Cassazione Civile, Ordinanza n. 21106/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva proceduto al nuovo classamento di un immobile ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento di questa Corte, aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto per difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento richiamava solo lo scostamento tra valore catastale e valore di mercato e gli atti amministrativi presupposti, senza indicare gli elementi concreti incidenti sul classamento della singola unità immobiliare. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo in sostanza la legittimità del riclassamento. La contribuente ha resistito chiedendo il rigetto e la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia perché la sentenza impugnata si è attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di classamento ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004: il provvedimento, pur inserito in una revisione diffusa della microzona, deve essere specificamente motivato quanto agli elementi concreti che incidono sul diverso classamento del singolo immobile. La CTR aveva motivatamente accertato che l'avviso non spiegava in che modo il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale si riflettesse sul bene, né indicava la qualità urbana, ambientale o le caratteristiche edilizie rilevanti. La Corte ha inoltre escluso i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c., considerando che la questione era stata da poco definita da proprie precedenti pronunce. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004
Il nuovo classamento della singola unità immobiliare, adottato nell'ambito della revisione dei parametri catastali della microzona, richiede una motivazione che espliciti gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento del bene specifico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto la violazione di legge come vizio di legittimità, ma la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse una violazione di legge, bensì contestasse una valutazione di merito adeguatamente motivata.
La responsabilità aggravata non è stata riconosciuta, perché la questione giuridica era oggetto di recente definizione giurisprudenziale e non emergeva un abuso processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il principio secondo cui il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione non può limitarsi al richiamo dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma deve indicare gli elementi specifici che incidono sul singolo immobile.
- L'operazione di revisione di microzona ha carattere diffuso, ma l'atto di classamento conserva una dimensione individuale: occorre rendere percepibile al contribuente il nesso tra i dati generali della microzona e la variazione della classe o rendita del bene concreto.
- Quando il giudice di merito accerta che l'avviso catastale non espone le ragioni concrete del diverso classamento, la censura di violazione di legge è infondata se si risolve in una mera contestazione della valutazione del contenuto motivazionale dell'atto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere affermata se la questione oggetto del giudizio risulta recentemente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
- Le amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura e soggette a prenotazione a debito non sono tenute al raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile.
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