Cassazione Civile, Sentenza n. 10403/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva condannato gli Assessorati al pagamento di un risarcimento per "abusiva reiterazione" di contratti a termine riconoscendo al lavoratore (operaio forestale stagionale) il danno c.d. comunitario. I ricorrenti contestavano: (i) la qualificazione dell'abuso conseguente alla mancanza di forma scritta dei contratti; (ii) l'applicazione, in sede di rinvio, della normativa sopravvenuta (d.l. n. 131/2024, conv. legge n.166/2024; art. 11 legge n.203/2024) che ha modificato i criteri di liquidazione del danno e avrebbe una portata retroattiva o di esclusione per gli OTD o per le assunzioni regionali; (iii) la corretta applicazione delle norme nazionali e comunitarie (direttiva 1999/70/CE, accordo quadro) e delle norme sul requisito di forma (r.d. 2440/1923) rispetto alla stagionalità e alla reiterazione dei contratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la precedente cassazione con rinvio e le premesse logico-giuridiche implicite vincolavano il giudice del rinvio alla valutazione dell'abusiva reiterazione già accertata; ha ritenuto corretta la qualificazione secondo la quale la mancanza di forma scritta ha impedito la verifica dei requisiti (es. stagionalità) e ha realizzato l'elusione delle regole anti-abusive, concretizzando l'abusiva reiterazione. La Corte ha altresì ammesso l'applicazione dello ius superveniens (art. 12, d.l. n.131/2024 conv. nella legge n.166/2024) per la liquidazione del danno entro la nuova forbice (min. 4 - max. 24 mensilità), ha escluso che la novella sia limitata alle assunzioni in PIAO o escluda gli OTD della Regione Sicilia, e ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica (art. 11 legge n.203/2024) non possa rimettere in discussione un accertamento di abuso che costituiva presupposto implicito della cassazione con rinvio. Condanna degli appellanti alle spese di giudizio.
Norme richiamate
nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto
La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina (ius superveniens) ai giudizi in corso in assenza di norme transitorie contrarie; la norma fissa la forbice per la liquidazione del danno da abusiva reiterazione e si applica anche alle amministrazioni regionali (Regione Sicilia) e agli OTD.
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)
Riconosciuto il principio per cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, opera un'esenzione dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nei limiti indicati dalla norma; tale tutela non viene meno quando i contratti sono nulli per mancanza di forma scritta.
Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (art. 5)
La normativa interna sulle forme e sulla specificazione della causale/temporaneità del termine è funzionale all'esigenza anti-abusiva prevista dall'Accordo Quadro; la violazione di dette regole integra un'ipotesi di elusione/abusiva reiterazione.
r.d. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17
La mancanza della forma scritta prevista per i contratti a termine (norme formali) determina la nullità del contratto e impedisce di accertare la corrispondenza ai requisiti anti-abuso (stagionalità, certezza temporale), favorendo la ricostruzione dell'abusiva reiterazione.
art. 12, d.l. n. 131/2024, conv. con modif. nella legge n. 166/2024
Ha introdotto la modifica all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (codificando e ampliando i parametri di liquidazione del danno); la Corte ha ritenuto tale ius superveniens applicabile al caso in rinvio.
art. 11, legge n. 203 del 2024
Norma di interpretazione autentica relativa alla nozione di stagionalità; la Corte ha stabilito che, pur se retroattiva, non può scalfire un accertamento di abuso che costituiva presupposto implicito della cassazione con rinvio.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2
Riaffermata l'applicabilità della disciplina statale sul rapporto di lavoro pubblico (compreso il risarcimento del danno) anche alle amministrazioni regionali come la Regione Sicilia.
Massime di principio
- La mancata forma scritta dei contratti a termine non esclude in automatico la tutela del lavoratore precario: può integrare un elemento che impedisce di verificare i requisiti di legittimità (es. stagionalità) e quindi consentire l'accertamento dell'abusiva reiterazione.
- Se la cassazione definisce principi e premesse logico-giuridiche in un provvedimento di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato a quelle statuizioni e non può rimettere in discussione i presupposti impliciti senza contrastare il principio di intangibilità della pronuncia di legittimità.
- Le modifiche legislative sopravvenute che disciplinano criteri di liquidazione del danno (ius superveniens) si applicano ai giudizi pendenti in assenza di norme transitorie contrarie; pertanto il giudice di merito può utilizzare la nuova forbice di liquidazione se non espressamente escluso.
- L'applicabilità delle norme nazionali sul risarcimento del danno da abusiva reiterazione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nel d.lgs. n.165/2001, incluse regioni e soggetti che adottano procedure di assunzione diverse da PIAO.
- Una norma interpretativa o retroattiva non può rettificare o eliminare un accertamento di fatto/diritto che abbia costituito il presupposto vincolante della cassazione con rinvio; tali questioni restano coperte da giudicato implicito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10407/2026 del 20/04/2026
- Sentenza lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10408/2026 del 20/04/2026
- Sentenza lavoro · 21 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10621/2026 del 21/04/2026
- Sentenza lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 11080/2026 del 24/04/2026
- Sentenza lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 11079/2026 del 24/04/2026
- Sentenza lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10920/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →