Cassazione Civile, Sentenza n. 10407/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La UIL FLP Rieti impugnava l'assegnazione, a far data dal 27/04/2022, di un dipendente componente della RSU dal I Settore - Ufficio Trattamento Giuridico del Personale - all'Ufficio Polizia Locale Provinciale, denunciando l'incompatibilità con il ruolo di rappresentante sindacale ai sensi della disposizione inserita nel capitolo 4 (Misure generali per la prevenzione del rischio) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 (par. 6), che imponeva il trasferimento del dipendente eletto nella RSU assegnato a uffici che trattano la gestione giuridica/economica del personale e/o procedimenti disciplinari. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di antisindacalità della condotta dell'Ente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, deducendo che la norma regolamentare ampliava illegittimamente le ipotesi di incompatibilità rispetto all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e che l'applicazione della norma ledeva concretamente le prerogative sindacali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima chiarito che l'azione ai sensi dell'art. 28 dello Statuto può essere esperita davanti al giudice ordinario anche quando la condotta antisindacale si realizza mediante un atto regolamentare, riaffermando l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario in materia. Tuttavia, nel merito la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla illegittimità della norma regolamentare: la disposizione del Piano anticorruzione non integra condotta antisindacale in contrasto con l'art. 53 d.lgs. 165/2001, essendo diretta a prevenire conflitti di interesse e a tutelare la stessa attività sindacale; anzi, il principio è coerente con disposizioni contrattuali (CCNL) che vietano assegnazioni che generino conflitti. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto della domanda, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 28 Statuto dei Lavoratori
Consente alle organizzazioni sindacali di agire per la repressione delle condotte antisindacali; la Corte afferma che tale azione è esperibile davanti al giudice ordinario anche quando la condotta si manifesta mediante un atto regolamentare
Disposizione che devolve la giurisdizione in materia di controversie per la repressione della condotta antisindacale al giudice ordinario; la Corte richiama i poteri riconosciuti al giudice dall'articolo
Prevede obblighi di astensione e ipotesi di incompatibilità finalizzati a garantire l'imparzialità dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che la norma regolamentare impugnata non fosse in contrasto con l'art. 53 ma perseguisse la tutela della stessa attività sindacale evitando conflitti di interesse
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, Capitolo 4, par. 6
Contiene la disposizione che impone il trasferimento del dipendente eletto nella RSU se assegnato ad uffici che trattano gestione giuridica/economica del personale o procedimenti disciplinari; la Corte ha valutato la disposizione come finalizzata alla prevenzione di conflitti e non come violazione automatica dei diritti sindacali
CCNL 4.12.2007, art. 20, comma 3
Prevede il divieto di assegnare il dirigente sindacale, dopo distacco o aspettativa, a mansioni che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale; la Corte l'ha citata a conferma della legittimità di misure volte a prevenire conflitti a tutela della funzione sindacale
Cass. S.U. n. 10064/2006 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui le situazioni giuridiche delle associazioni sindacali, in quanto diritti soggettivi perfetti, sono tutelabili davanti al giudice ordinario e l'adozione di un provvedimento formale da parte della P.A. non preclude la giurisdizione del giudice ordinario
Norma che consente alla Corte di Cassazione di decidere sul ricorso anche sulla base di motivazioni differenti da quelle del giudice di merito; la Corte ha confermato il rigetto con diversa motivazione ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La presenza di un atto regolamentare da parte della pubblica amministrazione non impedisce alla associazione sindacale di esperire l'azione ex art. 28 Stat. lav. davanti al giudice ordinario: la forma dell'atto non è di per sé ostativa alla cognizione ordinaria.
- Per ottenere il successo in un ricorso per antisindacalità è necessario dimostrare che la disposizione o il comportamento dell'ente leda concretamente prerogative sindacali; tuttavia, la lesione può essere insita nella domanda quando si deduca il diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale.
- Le norme regolamentari o contrattuali che impediscono assegnazioni suscettibili di creare conflitti tra funzioni amministrative e rappresentanza sindacale possono essere legittime se perseguono la tutela dell'imparzialità amministrativa e la protezione dell'attività sindacale stessa.
- Una norma interna che disciplini incompatibilità non è automaticamente illegittima rispetto alle previsioni di legge (art. 53 d.lgs. 165/2001) se ha una finalità proporzionata e orientata a prevenire conflitti di interesse e a garantire l'autonomia effettiva dell'attività sindacale.
- In fase di impugnazione valutare attentamente la portata concreta della norma regolamentare: se essa amplia tassativamente le ipotesi di incompatibilità rispetto alla legge, sussiste profilo di illegittimità; se invece si limita a prevenire conflitti con finalità protettive della stessa attività sindacale, la tesi difensiva dell'amministrazione è solida.
- È utile, quando si contesta un trasferimento per incompatibilità con ruolo sindacale, raccogliere elementi che dimostrino il concreto rischio o l'effettiva limitazione dello svolgimento delle prerogative sindacali (es. compiti specifici dell'ufficio che implicano gestione del personale o procedimenti disciplinari).
- Considerare la giurisprudenza consolidata che riconosce al giudice ordinario poteri ampi in materia di condotte antisindacali e la possibilità per la Cassazione di confermare decisioni per motivi diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
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