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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10920/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila (n.161/2024) che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto in parte le domande di Alessia Valentina Parlatore (ex dipendente della Regione Abruzzo) condannando l'Ente a dar corso alla procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale del Servizio Accreditamento. Il ricorso è stato poi ritirato (dichiarazione di rinuncia) in conseguenza di un accordo transattivo tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. in seguito alla rinuncia al ricorso e alla conciliazione tra le parti. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Inoltre la Corte ha escluso l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo che il riferimento normativo (DPR n.115/2002, art. 13, comma 1‑quater) riguardi soltanto gli esiti di rigetto o inammissibilità e non l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 390

    Disciplina l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente; la Corte l'ha applicato per dichiarare estinto il giudizio a seguito della conciliazione e della rinuncia al ricorso.

  • Codice di Procedura Civile, art. 391, comma 4

    Previene la statuizione sulle spese in caso di estinzione per rinuncia e conciliazione; la Corte ha ritenuto nulla la disposizione di statuire sulle spese in presenza dell'estinzione.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Stabilisce l'irrogazione di un ulteriore contributo unificato in caso di determinati esiti processuali; la Corte ha interpretato la norma come riferita esclusivamente agli esiti di rigetto o inammissibilità e non applicabile all'estinzione del processo per rinuncia.

  • Cass. n. 3688/2016

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione secondo cui l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo non opera in caso di estinzione del processo.

  • Cass. n. 23175/2015

    Ulteriore precedente giurisprudenziale confermante il principio che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto per l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, soprattutto se collegata a un accordo transattivo tra le parti, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione per rinuncia e conciliazione il giudice può non pronunciarsi sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.); le spese possono quindi rimanere regolate dall'accordo tra le parti o rimanere non decise dal giudice.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater si applica negli esiti di rigetto o inammissibilità e non si estende automaticamente alle estinzioni per rinuncia; pertanto non è dovuto quando il processo si estingue per transazione/ritiro del ricorso.
  • Quando si raggiunge una transazione è opportuno formalizzare espressamente l'accordo e l'accettazione da parte della controparte in modo da consentire l'estinzione del processo e chiarire la regola sulle spese e sugli oneri (compreso il contributo unificato).
  • La parte che ritira il ricorso non subisce automaticamente una condanna al pagamento di contribuzioni aggiuntive salvo che non ricorra uno degli esiti specificamente indicati dalla norma che le prevede.

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