Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17951/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto assicurato aveva convenuto in giudizio l'impresa assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio occorso in ambito domestico, invocando la copertura di una polizza infortuni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova, rilevando che la documentazione prodotta era incompleta: mancava, in particolare, il modello di proposta contrattuale richiamato dalla polizza e le condizioni particolari di polizza indispensabili per individuare con precisione il rischio garantito. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 1367, 1368 e 1370 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la polizza, non considerando il testo contrattuale nel suo complesso, attribuendo alla mancanza della proposta un effetto preclusivo ingiustificato, e trascurando che le clausole erano predisposte unilateralmente dall'assicuratore, con conseguente necessità di interpretarle contro il predisponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito dell'interpretazione della polizza, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio di motivazione. Il ricorso è stato considerato generico e non autosufficiente perché non trascriveva integralmente le clausole rilevanti e non indicava in modo puntuale come i singoli canoni interpretativi sarebbero stati violati. La Corte ha inoltre condiviso la motivazione della sentenza impugnata sulla necessità, ai fini dell'individuazione dell'oggetto e dei limiti della garanzia, della documentazione richiamata come parte integrante della polizza, in particolare del modello relativo alla proposta sottoscritta, e ha ritenuto irrilevante un diverso modulo prodotto, concernente solo il frazionamento del premio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    il ricorso denunciava violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta diretta in realtà a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito sull'interpretazione del contratto.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    la censura di interpretazione contrattuale richiede specifica trascrizione delle clausole rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • artt. 1363 c.c.

    invocato per sostenere la necessità di interpretare le clausole nel loro complesso; la Corte rileva però che il ricorrente si è limitato a una diversa lettura soggettiva del contratto.

  • artt. 1364 c.c.

    invocato come canone di interpretazione dell'oggetto contrattuale, ma senza indicazione puntuale della violazione commessa dal giudice di merito.

  • artt. 1367 c.c.

    richiamato quale canone di conservazione del contratto; la Corte osserva che la doglianza non spiega concretamente in che modo il giudice se ne sarebbe discostato.

  • artt. 1368 c.c.

    richiamato per contestare la lettura della proposta e della modulistica predisposta dall'assicuratore, ma in modo generico e assertivo.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per sostenere l'erroneità della lettura che faceva dipendere l'oggetto del contratto dalla proposta; la censura è stata reputata non specifica.

  • art. 1370 c.c.

    invocato per l'interpretazione contro il predisponente, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non individuasse con precisione la clausola o il dubbio interpretativo da risolvere in tal senso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione.
  • Chi deduce in cassazione un errore di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati, spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato e trascrivere integralmente le clausole rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una mera contrapposizione tra la propria lettura del contratto e quella accolta nella sentenza impugnata; se la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile tra più interpretazioni possibili, essa non può essere censurata in cassazione solo perché non è quella preferita dalla parte.
  • Quando la polizza rinvia a moduli o condizioni particolari espressamente indicati come parte integrante del contratto, tali documenti possono essere essenziali per identificare l'oggetto della garanzia e i limiti della copertura.
  • La regola dell'interpretazione contro il predisponente opera solo in presenza di un effettivo dubbio ermeneutico su una clausola contrattuale; non può supplire alla mancata specificazione del contenuto del contratto o alla generica contestazione della valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.