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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16651/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente/gestore)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi in un comune campano il 20 ottobre 2014: il proprietario di un’autovettura sosteneva che il cedimento di un tombino avesse causato la perdita di controllo del mezzo, con invasione della corsia opposta e collisione con altro veicolo. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti della società gestore del servizio idrico, aveva escluso la legittimazione passiva del comune e aveva regolato rivalse e garanzie verso la società esecutrice dei lavori e la sua assicuratrice. In appello, su impugnazione dell’assicuratrice, il tribunale ha riformato la decisione, rigettando la domanda originaria perché il danneggiato non aveva provato i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese; 3) violazione dell’art. 182 c.p.c. per la dedotta nullità della procura alle liti dell’assicuratrice; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento e cattiva valutazione delle prove, con richiesta sostanziale di nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso non rispettava i requisiti di autosufficienza e chiarezza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., perché mancava una compiuta esposizione dei fatti e i motivi erano formulati in modo assertivo, promiscuo e non confrontato con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Nel merito dei singoli motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché non riproduceva gli atti necessari a verificare la dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c.; il secondo per genericità, essendo la statuizione sulle spese coerente con i criteri di soccombenza e causalità; il terzo perché non attingeva la ratio decidendi relativa all’esistenza in atti della procura e del mandato, oltre che alla mancanza di contestazioni specifiche sulla copia; il quarto perché in realtà chiedeva una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. La Corte ha inoltre applicato l’art. 96, comma 3, c.p.c., qualificando il ricorso come temerario/abusivo, e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese a ciascun controricorrente e a pagare a ciascuno la somma equitativa di euro 1.900, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità per cosa in custodia presuppone che il danneggiato alleghi e provi i fatti costitutivi della responsabilità; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta dal giudice di merito e la censura non è stata utilmente devoluta in cassazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e l’esposizione chiara e specifica dei motivi; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    La deduzione di inammissibilità dell’appello richiede la riproduzione o il richiamo essenziale degli atti rilevanti per consentire alla Corte di verificare la decisività della censura.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue i criteri di soccombenza e causalità; una censura contro la statuizione sulle spese è inammissibile se non si confronta specificamente con tali criteri e non indica una diversa regola decisoria.

  • art. 182 c.p.c.

    La nullità della procura alle liti non può essere dedotta in modo astratto o ripetitivo se la sentenza impugnata ha già evidenziato l’esistenza in atti della documentazione e l’assenza di contestazioni specifiche sulla copia prodotta.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    È inammissibile usare tali norme per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la violazione dell’art. 115 ricorre solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non applica il prudente apprezzamento dovuto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente incoerente, privo di autosufficienza o diretto solo a una rivalutazione del merito può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa a favore della controparte, senza necessità di accertare dolo o colpa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata la disciplina del procedimento camerale in Cassazione e del deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente, già dal suo contenuto, di ricostruire compiutamente la vicenda processuale e di comprendere in modo specifico la critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di errori processuali o di violazione di norme sull’appello richiede l’indicazione o la riproduzione degli atti rilevanti; in mancanza, la Corte non può verificare la decisività della doglianza.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili se formulate in modo generico e se non si confrontano con i criteri di soccombenza e causalità applicati dal giudice di merito.
  • La contestazione sulla validità della procura o di altri atti processuali deve investire la ratio decidendi concretamente posta a base della decisione, non potendo risolversi in una mera riproposizione astratta dell’eccezione.
  • I motivi che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo i casi tipizzati di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o pretestuoso può integrare abuso del processo e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., quale misura sanzionatoria di natura pubblicistica.
  • In sede di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve comunque fornire una base probatoria adeguata del fatto storico e del nesso causale; in mancanza, la domanda non supera il vaglio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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