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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30318/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento del confine tra fondi confinanti e la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, diretta a far dichiarare l'acquisto per usucapione di una porzione ortiva e di un lastrico solare di un magazzino-legnaia ricadenti su particella intestata agli attori. La Corte d'appello, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva confermato l'esatta linea di confine e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione, oltre a regolare le pretese economiche e le spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 950 c.c. e di una circolare catastale ministeriale, sostenendo che il confine coincideva con il muretto da lui realizzato, che non vi era stato alcuno sconfinamento da parte sua e che la Corte territoriale aveva errato nel compensare i reciproci risarcimenti; 2) violazione degli artt. 1226 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la compensazione delle pretese risarcitorie fosse stata disposta senza domanda del ricorrente e senza presupposti per la liquidazione equitativa, poiché egli non aveva formulato domanda risarcitoria e il giudice avrebbe dovuto limitarsi al rilascio delle porzioni occupate; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. e vizio motivazionale, censurando la valutazione di attendibilità dei testimoni; 4) erronea regolazione delle spese di lite, poiché, in presenza di soccombenza reciproca, non avrebbero dovuto gravare in misura maggiore sul ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva allegato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la relata di notifica né essa risultava nel fascicolo d'ufficio o tra i documenti prodotti dalla controparte. Di conseguenza non era possibile verificare la tempestività dell'impugnazione, essendo il ricorso notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi applicato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo operante la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della copia della decisione con la relata di notificazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'azione di regolamento di confini; la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 1158 c.c.

    invocato in relazione all'usucapione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità e perché il ricorrente non aveva proposto domanda risarcitoria.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per contestare la liquidazione equitativa delle pretese economiche; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e comunque priva del presupposto della domanda del ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state reputate inammissibili o non scrutinabili nel merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    norma decisiva: il mancato deposito della copia della sentenza con la relata di notificazione, necessaria a verificare la tempestività del ricorso notificato oltre il termine breve, comporta improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente, entro certi limiti, il deposito separato della relata; nel caso concreto non è stato utilizzato in modo utile dal ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    utilizzati per la fissazione dell'adunanza camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente alleghi o comunque faccia emergere che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia della decisione con la relativa relata di notifica; in difetto, la Corte non può verificare la tempestività dell'impugnazione e dichiara l'improcedibilità se il ricorso risulta notificato oltre il termine breve.
  • La sanzione dell'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è funzionale alla tutela del giudicato formale e opera anche se la controparte non contesta la tardività, salvo che la relata risulti comunque già nella disponibilità della Corte per essere stata prodotta dalla controparte o acquisita d'ufficio.
  • Le valutazioni di attendibilità dei testimoni, di attendibilità delle prove e di preferenza tra le risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come riesame del fatto, salvo vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La regolazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito secondo il principio di causalità; in cassazione è censurabile solo la condanna alle spese posta, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • In materia di regolamento di confini e usucapione, le censure che mirano a sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpingunazioniCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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