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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05219/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, nella forma di lieve entità, già inflitta dal Tribunale di Mantova. La pena determinata era di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 960,00 di multa ciascuno. Con ricorso congiunto per cassazione gli imputati deducevano violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata in modo non corretto ai sensi degli artt. 133 e 133-bis cod. pen., e quindi chiedevano una rivalutazione della congruità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la pena irrogata era molto vicina al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e che la censura dei ricorrenti mirava in sostanza a una nuova valutazione discrezionale della congruità della pena, attività non consentita in sede di legittimità salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza qui non ravvisabile. Ha quindi applicato la conseguenza prevista dall'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base del vincolo di continuazione contestato nel capo di imputazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fissa la pena edittale della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; la pena irrogata è stata ritenuta prossima al minimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dai ricorrenti e dalla Corte come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena.

  • art. 133-bis c.p.

    Norma richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 132 c.p.

    Indicata dalla Corte, insieme all'art. 133 c.p., quale criterio cui il giudice di merito deve aderire nella graduazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per verificare la sussistenza o meno di una colpa nella proposizione del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura di legittimità sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • La motivazione specifica sulla quantità di pena è necessaria, in particolare, soltanto quando la sanzione irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media della cornice edittale; se la pena è prossima al minimo, una motivazione meno analitica è sufficiente.
  • In sede di cassazione la determinazione della pena è sindacabile solo se risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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