Cassazione Civile, Ordinanza n. 12669/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009, riferito a una società cooperativa cancellata dal registro delle imprese nel 2012. L’atto impositivo era stato notificato nel 2015 a una ex socia, indicata dall’amministrazione come soggetto responsabile pro quota dei debiti sociali ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo l’avviso illegittimamente notificato alla società estinta e quindi inesistente, con esclusione di effetti nei confronti dell’ex socia. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, sostenendo che la notificazione all’ex socio, quale soggetto personalmente responsabile, fosse legittima e che la sentenza impugnata avesse deciso su una questione diversa da quella dedotta in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che l’avviso era stato notificato all’ex socia come soggetto ritenuto personalmente responsabile, e che tale notificazione è legittima e specificamente richiesta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, sicché la Corte territoriale aveva deciso la controversia sulla base della pretesa invalidità della notifica alla società estinta, questione diversa da quella effettivamente devoluta al giudizio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La censura è stata proposta come violazione di legge per erronea applicazione delle norme sostanziali rilevanti.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma posta a fondamento della responsabilità personale dell’ex socio per i debiti tributari della società estinta, con notificazione dell’atto al soggetto responsabile.
art. 28 del d.lgs. 28 novembre 2014, n. 175
Richiamato nel motivo di ricorso e nella decisione di merito in relazione al regime degli effetti della cancellazione della società; il testo indica che il riferimento corretto è il d.lgs. n. 175 del 2014.
art. 1, comma 199, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Rilevato per affermare la tempestività del ricorso, in quanto il termine per proporlo è stato prorogato di undici mesi.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria intende far valere la responsabilità personale dell’ex socio per i debiti tributari della società estinta, la notificazione dell’atto al soggetto ritenuto responsabile è legittima e doverosa.
- La controversia va decisa in relazione alla concreta pretesa fatta valere dall’ufficio: se l’atto è notificato all’ex socio quale responsabile personale, il giudice non può fondare la decisione sulla sola invalidità della notifica originariamente destinata alla società estinta, se tale questione non è quella effettivamente devoluta.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude, di per sé, la possibilità di notificare l’atto impositivo ai soggetti che, per legge, rispondono dei debiti sociali nei limiti e secondo il titolo di responsabilità previsto.
- In sede di legittimità, la verifica della tempestività del ricorso può essere influenzata da proroghe normative del termine per impugnare, ove espressamente previste.
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