Cassazione Penale, Sentenza n. 27528/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in sei motivi: (1) censura della condanna per omessa custodia di armi (capo a) sostenendo di aver adottato la diligenza dovuta: fucile posto sopra un armadio a oltre 2 metri e pistola in contenitore metallico con serratura; (2) contestazione della rilevanza penale dell'omessa custodia delle munizioni, non prevista dalla norma incriminatrice; (3) doglianza sulla condanna per omessa denuncia del trasferimento del luogo di detenzione delle armi (capo b), sostenendo che la denuncia originaria non indicava il luogo di custodia specifico e quindi non sarebbe provato un trasferimento; (4) contestazione della misura della pena per il capo a come eccedente il massimo edittale; (5) censura sulla determinazione della pena per il capo b come assente di motivazione; (6) critica della motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio peraltro non richiesto in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi e ha accolto solo il secondo motivo. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché verte su valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal Tribunale (valutazione delle modalità di conservazione e della frequentazione dell'abitazione); il secondo motivo è fondato: l'art. 20 legge 110/1975 punisce l'omessa custodia delle armi ma non contempla la condotta riferita alle munizioni, pertanto la condanna per omissione di cautele nella detenzione delle munizioni è annullata senza rinvio; il terzo motivo è infondato perché la documentazione di denuncia originaria dimostra che le armi erano detenute presso l'abitazione e ne consegue la rilevanza della mancata comunicazione del cambio di luogo; il quarto e quinto motivi sono infondati: la pena inflitta rientra nei limiti una volta considerato il raddoppio previsto dall'art. 113 l. 689/1981 e la motivazione sulla quantificazione è sufficiente; il sesto motivo è inammissibile poiché la sospensione condizionale non era stata richiesta e quindi non può essere impugnata. Conseguenze pratiche: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla parte relativa alle munizioni (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), nessun effetto sulla determinazione complessiva della pena e sulla confisca che riguardava solo le armi; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 20, legge 18 aprile 1975, n. 110
La Corte ha interpretato la norma come limitata alle armi (e agli esplosivi) e non estensibile alle munizioni: l'omessa custodia delle munizioni non costituisce reato ai sensi di questa disposizione.
art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689
La disposizione ha raddoppiato il limite massimo edittale dell'art. 20 L.110/1975; la Corte ha utilizzato tale parametro per verificare la legittimità della pena inflitta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme processuali invocate per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di censura (inammissibilità delle censure solo fattuali o la necessità di reciproca indicazione dei vizi) per rigettare motivi fondati su valutazioni di fatto.
Richiamato dal giudice del merito per la motivazione della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione in relazione ai criteri di legge.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15940 del 21/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255382
Precedente richiamato per affermare che l'art. 20 L.110/1975 non punisce l'omessa custodia delle munizioni, confermando l'interpretazione applicata nel caso.
Massime di principio
- La tutela prevista dall'art. 20 L.110/1975 riguarda le armi (e, per il testo, gli esplosivi) e non le munizioni: l'omessa custodia delle munizioni non costituisce reato per questa norma.
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove di fatto se il giudice del merito ha fornito motivazione congrua e plausibile; i motivi che mirano a rimettere in discussione le valutazioni probatorie sono spesso inammissibili.
- Se la denuncia originaria di detenzione indica che le armi erano custodite nell'abitazione del dichiarante, la successiva emersione delle armi in altro immobile può legittimare la condanna per omessa denuncia del trasferimento del luogo di detenzione.
- Per verificare la legittimità della pena occorre considerare eventuali successive modifiche normative che incidono sui limiti edittali (es. raddoppio previsto dall'art. 113 l. 689/1981): la pena deve essere valutata rispetto al quadro normativo applicabile al tempo del fatto.
- Il mancato intervento difensivo su una richiesta (ad es. sospensione condizionale non chiesta) preclude alla parte lamentazioni successive sulla valutazione del giudice in merito a quel beneficio.
- L'annullamento di una parte della condanna per vizio di tipicità (es. comportamento non previsto dalla legge) può non produrre effetti sulla pena complessiva o su misure accessorie se tali elementi non hanno inciso sulla determinazione della pena o sulla statuizione.
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