Cassazione Penale, Sentenza n. 11986/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo aveva dichiarato colpevole delle contravvenzioni di detenzione abusiva di munizioni e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, con quattro motivi: 1) estinzione per prescrizione (termine quinquennale decorrente dal 29/05/2019); 2) richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); 3) censura per l'applicazione dell'art.650 c.p. in presenza dell'art.697 c.p. (sussidiarietà); 4) insussistenza dell'addebito per numero di cartucce inferiore alla soglia di denuncia (art.26 L.110/1975, >1000 cartucce).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la detenzione abusiva di proiettili è ricondotta all'art.697 c.p., con esclusione dell'art.650 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione ex art.650 c.p. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena in 133 euro di ammenda (pena base 200 euro ridotta di un terzo ex art.62-bis c.p.). Gli altri motivi sono stati respinti: la deroga dell'art.26 L.110/1975 non opera quando la detenzione delle munizioni non è collegata al possesso dell'arma (e qui l'interdizione alla detenzione d'armi era stata imposta); il termine prescrizionale, dato il carattere permanente del reato, è iniziato con il sequestro dell'11/12/2019 ed è stato sospeso per il periodo indicato dalla legge, quindi la censura sulla prescrizione è infondata; la richiesta di applicazione della non punibilità per tenuità è stata rigettata perché il giudice di merito ha adeguatamente ritenuto non minimale l'offensività della condotta e il ricorrente non ha fornito elementi autosufficienti per contestare la motivazione.
Norme richiamate
La detenzione abusiva di proiettili rientra nella fattispecie di cui all'art.697 e la sua applicazione esclude l'applicazione dell'art.650 c.p. (norma sussidiaria).
Non applicabile quando il fatto è già sanzionato dall'art.697 c.p., essendo la norma di natura sussidiaria.
art. 26 legge 18 aprile 1975, n. 110
L'esenzione dall'obbligo di denuncia per quantità superiori a mille cartucce riguarda il possesso di munizioni correlate a un'arma specifica denunciata; non si applica quando la detenzione delle munizioni non è collegata al possesso dell'arma o quando la detenzione dell'arma è vietata.
Richiamato nella contestazione relativa alla prescrizione come norma che richiede al giudice di tener conto dell'estinzione per prescrizione; la Corte ha comunque ritenuto infondata la doglianza sul decorso del termine.
Applicata per la riduzione di un terzo della pena base ai fini della rideterminazione dell'ammenda dopo l'annullamento parziale.
Richiamata in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione per il periodo previsto dalla disciplina allora vigente.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: il diniego è legittimo se il giudice valuta la condotta non minimale e fornisce (anche implicitamente) motivazione adeguata; il ricorrente non ha fornito elementi autosufficienti a contraddire tale valutazione.
Criteri indicativi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) utilizzati dal giudice per valutare la tenuità; devono essere esplicitati quando rilevanti.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del ricorso.
Norma richiamata per il testo vigente relativo alla sospensione del decorso della prescrizione (modifiche operate all'art.159 c.p.).
Massime di principio
- La contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni (art.697 c.p.) esclude l'applicazione dell'art.650 c.p., che ha carattere sussidiario: se un comportamento è punito dall'art.697, non può essere contestato anche ai sensi dell'art.650.
- L'esenzione dall'obbligo di denuncia per superamento della soglia di cartucce (art.26 L.110/1975) riguarda il possesso collegato a un'arma specifica denunciata; non tutela situazioni in cui le munizioni sono trovate senza collegamento all'arma o quando la detenzione dell'arma è vietata.
- Nei reati di natura permanente, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui viene meno lo stato di permanenza (es. sequestro) e può essere sospeso dalle norme processuali: occorre verificare date di inizio e sospensioni applicabili al caso concreto.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis), è necessario produrre elementi concreti e autosufficienti che inducano il giudice a qualificare la condotta come di minima offensività; in mancanza, il diniego motivato è difficilmente censurabile in cassazione.
- In ricorso per cassazione le censure che denotano carenza probatoria o generica autosufficienza degli elementi sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare e allegare atti specifici e pertinenti per sostenere la doglianza.
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