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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44227/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che, confermando il provvedimento del Tribunale di Torino, aveva applicato a Loredana Agazzi la sorveglianza speciale per 2 anni con obbligo di soggiorno e cauzione e aveva disposto la confisca di numerosi beni mobili e mobili registrati riconducibili ai proposti o a terzi interessati. Le censure principali erano: carenza di elementi idonei a dimostrare la pericolosità sociale (soprattutto ai sensi della lettera b) dell'art.1 D.Lgs. 159/2011), mancata dimostrazione della disponibilità effettiva dei beni confiscati (sostenevano che alcuni beni fossero intestati e riconducibili alle figlie o ai conviventi), omessa o insufficiente motivazione circa la correlazione temporale tra inizio della pericolosità e acquisizione dei beni, e violazione del principio di proporzionalità (art.8 CEDU). Inoltre veniva contestata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di interesse da parte di chi sosteneva che i beni fossero di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi proposti per Fabio Bresciani e Loredana Agazzi, annullando il decreto impugnato con rinvio quanto alle loro posizioni. Motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente applicato i principi di diritto sulla pericolosità (lettera b) art.1 D.Lgs. 159/2011) così come definiti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale (necessità di motivare l'abitualità, la lucrogenicità e la incidenza del profitto illecito sul tenore di vita e di individuare il dies a quo della pericolosità), né ha dato sufficiente motivazione circa l'idoneità dei fatti a produrre reddito illecito e la correlazione temporale con gli acquisti. Pertanto il provvedimento è annullato e rimandato per nuovo giudizio di merito e per la individuazione puntuale dei singoli beni confiscabili. Per contro i ricorsi di Enzo Agazzi e Angela Vailatti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse (sostenevano che i beni fossero intestati alle figlie/conviventi) e, per questo motivo, sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha altresì precisato i limiti del sindacato di legittimità (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge; censure di motivazione non consentite salvo carenza totale o motivazione apparente).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1 co.1 lett. b; art. 4 lett. b) e lett. c); artt. 6, 8, 10, 16, 18, 19, 24, 27

    La Corte richiama l'interpretazione restrittiva della lettera b) art.1: per applicare misure patrimoniali occorre motivare la sussistenza di delitti 'abitualmente' commessi, capaci di aver prodotto profitti concreti che costituiscono o hanno costituito una componente significativa del reddito; inoltre è necessario individuare il dies a quo della pericolosità per correlare l'acquisto dei beni alla condizione tipica.

  • Codice penale

    Il reato di riferimento (se accertato) può concorrere nel quadro probatorio a dimostrare la pericolosità specifica o indizi di attività illecite; tuttavia va sempre valutata la lucrogenicità concreta del fatto.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e, in casi di colpa nel ricorso, il pagamento alla Cassa delle ammende: qui applicato ai ricorrenti dichiarati inammissibili.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)

    Invocata in relazione al diritto alla vita familiare e al domicilio: la Corte ricorda il principio di proporzionalità e il limite all'ablazione indiscriminata di beni personali.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte Cost. sent. n. 24/2019; Cass. Sez. 1 n. 20595 del 10/01/2023 (Bresciani) e altra giurisprudenza richiamata

    La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno 'tassativizzato' la lettura della fattispecie di pericolosità let. b): il giudice deve indicare elementi di fatto precisi e motivare su abitualità, produzione di profitti e incidenza sul reddito; la giurisprudenza di legittimità delimita l'esame del dies a quo e il ruolo della prova della sproporzione come presunzione.

Massime di principio

  • Per affermare la pericolosità ai sensi della lettera b) dell'art.1 D.Lgs. 159/2011 occorre motivare specificamente: (a) la pluralità e l'abitualità di delitti di tipo penalmente rilevante; (b) la lucrogenicità concreta di tali delitti (che abbiano prodotto profitti); (c) l'incidenza di quei profitti sul mantenimento del tenore di vita del soggetto o del nucleo familiare. Senza questi elementi, la misura patrimoniale rischia l'annullamento.
  • La confisca preventiva richiede la verifica caso per caso della correlazione temporale tra l'inizio della pericolosità (dies a quo) e l'acquisizione dei singoli beni: il giudice deve motivare assetto cronologico e ragioni per ritenere che un bene sia acquisito con profitti illeciti o sia sproporzionato rispetto a redditi leciti.
  • Chi impugna una confisca sostenendo che il bene è intestato a terzi ha interesse processuale solo se deduce concretamente di essere l'effettivo titolare o chiede la restituzione: limitarsi a dire che il bene è di terzi senza chiedere o dimostrare la titolarità effettiva può comportare inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammesse soltanto se la motivazione è totalmente assente, apparente o priva dei minimi requisiti di logicità, completezza e coerenza.
  • Elementi sopravvenuti (es. percorsi terapeutici, revoche o modifiche di provvedimenti cautelari) possono essere rilevanti per contestare l'attualità della pericolosità, ma il difensore deve farli emergere e il giudice deve valutarli esplicitamente in motivazione.
  • Attenzione ai rischi di spese e sanzioni: ricorsi inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e somme per la Cassa delle ammende.

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