Cassazione Civile, Ordinanza n. 16238/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, una banca intervenuta per far valere un credito assistito da ipoteca sosteneva che i progetti di distribuzione parziali del ricavato delle vendite fossero errati, perché in sede di stima non era stata individuata una pregressa iscrizione ipotecaria a suo favore su un mappale poi soppresso e frazionato. Dopo l’approvazione di due riparti parziali, nei quali non le era stata attribuita alcuna somma, la banca chiedeva la correzione dei progetti di riparto e proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., domandando anche la rimessione in termini sul presupposto di aver scoperto solo tardivamente l’errore del perito. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la richiesta di rimessione in termini, ritenendo tardiva la contestazione e non provata una causa non imputabile; la banca ricorreva per cassazione con quattro motivi, denunciando la violazione dell’art. 153 c.p.c. e, in particolare, censurando la conclusione secondo cui la soppressione/frazionamento del mappale e l’errore peritale non avessero impedito una tempestiva opposizione, nonché la valutazione sulla tardività dell’istanza di rimessione in termini. Un ulteriore motivo, relativo agli artt. 1325 e 1418 c.c., e quello sulla tardività dell’istanza venivano prospettati ma restavano assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui la situazione dedotta dalla ricorrente non integrava una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., poiché la difficoltà derivante dall’errore peritale e dalla vicenda catastale del bene non aveva carattere assoluto e insuperabile, ma al più costituiva una mera difficoltà, superabile con verifiche che avrebbero potuto e dovuto essere compiute prima dell’approvazione dei riparti. La censura mirava in sostanza a ottenere un nuovo giudizio di merito, inammissibile in cassazione. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è il rimedio esperito contro i progetti di distribuzione nell’esecuzione forzata, ma la relativa contestazione è stata ritenuta tardiva
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile caratterizzata da assoluta impossibilità, non da mera difficoltà; la valutazione della sussistenza del presupposto è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la ricorrente ha dedotto violazione di legge, ma le censure sono state considerate inammissibili perché investivano in realtà il merito dell’accertamento
invocato nel secondo motivo, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
invocato nel secondo motivo, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
richiamato nel secondo motivo, senza incidenza decisiva sul giudizio di ammissibilità
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
richiamato nel terzo motivo, poi assorbito
indicato come base della cessione del rapporto bancario alla banca intervenuta nella procedura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è posto a fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1-bis, art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare il contributo unificato dovuto
la sentenza di merito è stata resa all’esito della discussione orale ex art. 281-sexies
richiamato dal giudice di merito in relazione all’asserito errore che avrebbe indotto la banca nell’approvazione dei riparti
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede una causa non imputabile che presenti i caratteri dell’assolutezza e dell’insuperabilità: non è sufficiente una mera difficoltà, un errore evitabile o un impedimento che avrebbe potuto essere superato con la normale diligenza.
- In sede di legittimità, l’accertamento sulla sussistenza di una causa non imputabile ai fini della rimessione in termini è un apprezzamento di fatto; esso non è censurabile se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione specificamente dedotto.
- Quando una parte abbia avuto accesso alla documentazione rilevante e avrebbe potuto compiere le verifiche necessarie prima dell’atto preclusivo, la scoperta tardiva di un errore peritale non basta, da sola, a giustificare la rimessione in termini.
- Le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono inammissibili se, in concreto, tendono soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito già svolta dal giudice di merito.
- Se il giudizio di cassazione è già destinato alla definizione in rito per manifesta inammissibilità, è superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte non evocato, in funzione del principio di ragionevole durata del processo.
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