Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva liquidata e recuperata maggiore IRPEF in relazione alla dichiarazione dei redditi 2004. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva sostenuto, oltre al tema della sospensione dei ruoli per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2002, che il contribuente avesse compilato erroneamente la dichiarazione: pur avendo fruito della sospensione dei due acconti IRPEF, ne aveva indicato l'importo nel rigo dedicato, e lo aveva anche scomputato come se fosse stato versato, generando un credito d'imposta inesistente e un riporto indebuto al 2005. La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio limitandosi a ritenere spettante la sospensione per sisma, senza esaminare la specifica doglianza sull'inesistenza del credito. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello, sostenendo che la questione decisiva non era l'an della sospensione, ma la correttezza o meno del credito esposto in dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR si era pronunciata solo sul diritto del contribuente alla sospensione fiscale prevista per i residenti nei Comuni siciliani colpiti dagli eventi sismici del 2002, ma non sulla diversa questione, specificamente devoluta in appello, relativa all'inesistenza del credito d'imposta esposto in dichiarazione per effetto dell'indebito scomputo di acconti non versati. Tale questione non poteva considerarsi assorbita dalla decisione sulla sospensione, poiché l'accertamento della spettanza del beneficio non comportava necessariamente la reiezione della doglianza dell'Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché si pronunci sulla questione omessa e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base della cartella di pagamento emessa per la liquidazione automatizzata e il recupero della maggiore IRPEF.
la Corte ribadisce che vi è omessa pronuncia quando il giudice trascura di esaminare una domanda o un'eccezione indispensabile alla soluzione del caso concreto, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio dedotto in cassazione è quello di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese.
art. 1, comma 1, d.m. 14 novembre 2002
indicato tra le norme che disciplinano la sospensione dei termini/ruoli per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2002.
art. 1 ordinanza Presidente C.d.M. n. 3442 del 10 giugno 2005
richiamato come fonte della sospensione, insieme alle successive proroghe.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria non può mutare in appello i termini sostanziali della pretesa impositiva, introducendo una diversa causa petendi rispetto a quella contenuta nell'atto impugnato; la novità delle difese va valutata in rapporto ai presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo, non solo alle controdeduzioni di primo grado.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce la proposizione di mere difese che si limitino a specificare o contestare in modo più puntuale una difesa già svolta.
- Ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello si pronuncia solo su una questione e omette del tutto di esaminare un motivo autonomo e decisivo devoluto dalla parte, senza che tale omissione possa ritenersi assorbita da una decisione su altra questione non logicamente incompatibile.
- La verifica della spettanza di un beneficio fiscale sospensivo non esaurisce automaticamente la controversia sulla correttezza del credito d'imposta esposto in dichiarazione, se l'Ufficio deduce un diverso errore dichiarativo che ha generato un credito indebito.
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