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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1881/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e perquisizione del 5/4/2023. La dichiarazione di inammissibilità si fondava sul difetto della procura speciale del difensore che ha proposto il riesame. La ricorrente ha censurato l'ordinanza sostenendo, in sintesi, che la società era indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quindi poteva proporre il riesame tramite difensore di fiducia senza procura speciale (o comunque che la giurisprudenza indicata dal Tribunale non si applicava al caso), non essendo stata mai notificata l'informazione di garanzia; inoltre ha lamentato l'assenza di motivazione del giudice sui vari punti di fondo relativi alla fondatezza del sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale del difensore. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il terzo interessato in materia di sequestro preventivo deve essere rappresentato da difensore munito di procura speciale e che il difetto non è sanabile con il termine di regolarizzazione previsto dall'art. 182 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente si è limitata ad affermare di essere indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 senza fornire elementi fattuali idonei a dimostrare la notifica dell'informazione di garanzia; è stato osservato anche che il legale rappresentante menzionato nella procura non corrispondeva all'indagato risultante negli atti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 100; art. 182; art. 324; art. 309, comma 5; art. 616

    L'art.100 c.p.p. richiede procura speciale per l'assistenza del terzo interessato; il difetto di rappresentanza non è sanabile con il termine di regolarizzazione previsto dalle norme processuali civili (art.182 c.p.c.) nel processo penale; art.324 disciplina il riesame del decreto di sequestro; art.616 prevede sanzioni pecuniarie e spese a carico dell'inammissibile ricorrente.

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    L'art.57 prevede l'informazione di garanzia per l'ente; l'art.39 impone obblighi di costituzione e procura speciale dell'ente (terzo) dopo l'informazione di garanzia. La Corte ha richiamato che l'obbligo della procura speciale nasce dopo che all'ente è stata comunicata l'informazione di garanzia; tuttavia la parte che afferma di essere indagata deve fornire elementi fattuali che lo dimostrino.

  • Codice penale

    artt. 110, 81, 483; art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000

    Norme relative ai reati per i quali è stato eseguito il sequestro (menzionate come fondamento del provvedimento impugnato), indicate a contestare la sussistenza delle condotte penalmente rilevanti e la rilevanza ai fini del sequestro.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, Sent. n. 33041/2015; Sez. 3, n. 39077/2013; Sez. 3, n. 23107/2013; Sez. U, n. 47239/2014

    Interpretazione consolidata: il terzo interessato deve essere rappresentato da difensore munito di procura speciale; la mancata procura speciale rende inammissibile il ricorso avverso provvedimenti cautelari come i sequestri, e la regolarizzazione non è ammessa con i termini previsti dal rito civile.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso avverso decreti di sequestro preventivo il soggetto interessato (compresa la società) deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale: la mancata procura rende il ricorso inammissibile.
  • Nel processo penale il difetto di rappresentanza per procura speciale non può essere sanato con i termini di regolarizzazione previsti dal rito civile (art.182 c.p.c.); quindi la regolarità formale della procura va verificata prima del deposito dell'impugnazione.
  • Quando una società invoca di essere indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è necessario dimostrare fattualmente la notifica dell'informazione di garanzia; l'affermazione generica non è sufficiente per derogare alle formalità della procura.
  • Se il difensore che propone il ricorso indica un legale rappresentante diverso da quello risultante negli atti o non coerente con la documentazione, ciò può costituire ulteriore motivo di irregolarità formale rilevante ai fini dell'ammissione del ricorso.
  • Anche quando si contestano profili sostanziali del sequestro (gravità indiziaria, provenienza di somme, termini di comunicazione), tali censure rischiano di non essere esaminate se il ricorso è affetto da vizi formali rilevanti quali la mancanza della procura speciale.

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