Cassazione Penale, Sentenza n. 15371/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 13/12/2022. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p. per omessa dichiarazione della prescrizione del reato contestato ex art. 12 d.lgs. n. 286/1998; 2) nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza di appello; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di P.G. Laganà per mancato tempestivo deposito del supporto video; 4) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e della credibilità. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. La Corte di Cassazione ha esaminato in particolare il primo motivo, rilevando che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e che, preso come dies a quo il 30 gennaio 2012 (cessazione della permanenza), e considerata la sospensione indicata di 193 giorni, il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi è spirato l'8 febbraio 2020, cioè prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice d'appello deve dichiarare l'estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e che la prescrizione prevale su eventuali nullità proceduralmente dedotte, salvo prova dell'innocenza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto che il fatto contestato rientrasse nel comma 1 (natura eventualmente permanente) e ha escluso l'aggravante del comma 3 lett. d) in base alla sentenza di appello.
Articolo richiamato nella doglianza relativa alla prescrizione; nella vicenda la censura riguardava l'omessa dichiarazione di prescrizione ai sensi delle norme sul decorso del termine.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato nella doglianza connessa alla declaratoria di prescrizione; l'articolo riguarda gli effetti processuali di determinate situazioni procedurali rilevanti ai fini della prescrizione e della celebrazione del giudizio.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di merito, il giudice d'appello è tenuto a dichiararne l'estinzione anche se l'appello riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio.
- Nei reati di natura eventualmente permanente il dies a quo per la prescrizione è il momento in cui cessa la permanenza (ossia l'evento che determina la fine della condotta permanente); bisogna calcolare il termine includendo eventuali sospensioni espressamente indicate.
- La declaratoria di prescrizione prevale spesso su eccezioni di nullità procedurale (es. omessa notifica) a meno che non emerga con chiarezza la prova dell'innocenza dell'imputato.
- Per far valere la prescrizione è importante che la difesa eccepisca tempestivamente i termini utili e fornisca elementi per il calcolo del dies a quo e delle eventuali sospensioni; in sede di cassazione è ammessa la censura per estinzione del reato anche con un unico motivo.
- Se la sentenza di appello esclude aggravanti che incrementerebbero la pena o la durata della prescrizione, va comunque verificato il corretto inquadramento temporale del reato ai fini della decorrenza della prescrizione.
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