Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura detentiva in carcere con una misura meno afflittiva. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., sostenendo che se la pena irrogabile è inferiore a tre anni non può applicarsi la custodia cautelare in carcere, anche in presenza di precedente evasione nel quinquennio; lamenta inoltre omessa motivazione circa la possibilità di cumulo di misure e chiede la rimessione alle Sezioni Unite per la particolare importanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 284, comma 5-bis c.p.p. (norma speciale) prevale sull'art. 275, comma 2-bis c.p.p.: la precedente condanna per evasione nei cinque anni determina una presunzione relativa di inidoneità degli arresti domiciliari, superabile soltanto se sussistono congiuntamente la lieve entità del fatto e l'adeguatezza della misura domiciliare. Inoltre il Tribunale ha valutato, con motivazione specifica e non viziata, la gravità, la serialità e la ripetitività delle violazioni commesse dall'imputato, ritenendo le misure alternative inadeguate anche cumulativamente e applicando, perciò, la custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio generale che vieta la custodia cautelare in carcere se la pena irrogabile è inferiore a tre anni; la Corte ritiene tuttavia che tale divieto non sia assoluto e sia derogabile in presenza di specifiche eccezioni previste da norme speciali o dalla valutazione di inadeguatezza di tutte le misure alternative (art. 275, comma 3).
art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
"Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie"
Norma speciale che configura una presunzione relativa di inidoneità degli arresti domiciliari per chi ha una condanna per evasione nel quinquennio; la presunzione può essere vinta solo se ricorrono congiuntamente la lieve entità e l'adeguatezza della misura domiciliare. Pertanto questa disposizione prevale sull'art. 275, comma 2-bis, quando applicabile.
art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere a prescindere dalla pena quando vi sia stata trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi; richiamata per mostrare che l'art. 275 contiene già eccezioni e che il sistema contempla deroghe al divieto generale.
art. 280, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato come norma che neutralizza i limiti della custodia carceraria previsti da precedenti commi in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare; citata a supporto dell'esistenza di eccezioni al divieto generale di custodia carceraria.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Consente di superare i limiti applicativi della custodia cautelare in carcere (anche il divieto del comma 2-bis) quando tutte le altre misure, anche cumulate, risultino inadeguate; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia applicato anche questa regola nella motivazione.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente per ricorsi manifestamente infondati; la Corte lo ha richiamato per condannare il ricorrente alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria; menzionata nella parte dispositiva finale del provvedimento.
Normativa sostanziale relativa ai reati per i quali l'imputato era stato già condannato; contestualizza la rilevanza delle condanne pregresse nella valutazione cautelare.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione all'equità della misura irrogata e alla valutazione sulla responsabilità processuale del ricorrente; utilizzata per giustificare l'esazione della somma in favore della Cassa delle Ammende senza ritenere la condanna estorta da colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La norma speciale (art. 284, comma 5-bis) prevale sulla norma generale (art. 275, comma 2-bis): una precedente condanna per evasione nei cinque anni crea una presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari.
- La presunzione di inadeguatezza è relativa e può essere superata solo se coesistono entrambe le condizioni richieste: la lieve entità del fatto e l'effettiva adeguatezza della misura domiciliare basata su specifici elementi.
- Se tutte le misure alternative risultano inadeguate, anche se applicate cumulativamente, il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3; dunque il divieto dell'art. 275, comma 2-bis non è assoluto.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazione puntuale e specifica: fatti di gravità, serialità, ripetitività e inattendibilità del soggetto possono giustificare il rifiuto delle misure domiciliari.
- La semplice proposta di applicare misure meno afflittive in combinazione non è sufficiente: il giudice deve valutare concretamente la loro efficacia e la possibilità reale di contemperare le esigenze cautelari; l'onere probatorio per superare la presunzione spetta alla difesa.
- La questione non appare di 'particolare importanza' meritevole di rimessione alle Sezioni Unite se l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante e la fattispecie può risolversi con applicazione dei principi esistenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →