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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15588/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, confermando nel resto la decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena. I fatti riguardano un sinistro stradale avvenuto a Torino il 19 dicembre 2019: l'imputato, alla guida di un'auto con patente revocata, avrebbe investito un ciclista, allontanandosi poi dal luogo del fatto senza prestare soccorso; il ciclista avrebbe riportato lesioni personali stradali. In ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei mezzi probatori e, separatamente, al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545-bis c.p.p. La censura sul merito della ricostruzione fattuale riproponeva, secondo la Corte, le stesse questioni già devolute in appello, senza confronto critico con la motivazione d'appello e sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio; la censura sulla pena sostitutiva contestava il diniego fondato sui precedenti penali, sul pessimo contegno processuale e sulla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sull'attribuzione della responsabilità fossero in realtà richieste di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito logica e coerente e non specificamente censurata. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulla pena sostitutiva, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la gravità del fatto, i precedenti e la prognosi negativa sulla capacità dell'imputato di rispettare le prescrizioni; tale valutazione discrezionale, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione. All'inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 commi 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Disposizione richiamata quale base della contestazione relativa alla fuga dopo il sinistro e all'omissione di soccorso in ambito stradale.

  • art. 590-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per le lesioni personali stradali contestate al ricorrente.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma invocata per la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; il diniego è stato ritenuto correttamente motivato e non sindacabile in cassazione se fondato sui criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Criterio legale di commisurazione e valutazione discrezionale richiamato per fondare il giudizio prognostico negativo sulla concessione della pena sostitutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Riforma citata in relazione alla disciplina delle pene sostitutive di pene detentive brevi.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate in appello.
  • La motivazione di merito che affronti in modo logico e coerente tutti gli elementi rilevanti del processo sottrae la decisione al sindacato di cassazione quando il ricorrente non si confronti specificamente con le argomentazioni decisorie.
  • Il giudizio sulla concessione di una pena sostitutiva è espressione di discrezionalità del giudice del merito e deve essere compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione.
  • Ai fini del diniego di una pena sostitutiva possono essere valorizzati i precedenti penali, il contegno processuale e la prognosi negativa circa l'osservanza delle prescrizioni e l'efficacia rieducativa e afflittiva della misura richiesta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'ordinamento, incluso il versamento alla Cassa delle ammende nei casi di legge.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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