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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31946/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Un detenuto presso una casa di reclusione aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza l’avvio a un programma di giustizia riparativa. L’istanza era stata rigettata sul rilievo della mancata costituzione, nella Regione interessata, dei Centri di giustizia riparativa e dell’assenza di segnali di concreto interesse tali da consentire di apprezzare la rilevanza e la proficuità del percorso. Il detenuto aveva proposto personalmente un atto denominato reclamo. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ritenendo non previsto uno specifico reclamo contro la decisione in materia di giustizia riparativa, aveva qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte di cassazione ha esaminato quale fosse il corretto mezzo di impugnazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza relativo all’ammissione ai programmi di giustizia riparativa, valorizzando la natura giurisdizionale della decisione, la sua incidenza su diritti soggettivi del detenuto e l’applicabilità dell’art. 35-bis ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in materia di ammissione ai programmi di giustizia riparativa sia impugnabile mediante reclamo giurisdizionale al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. La decisione sulla richiesta di accesso al programma ha natura giurisdizionale anche quando è adottata nella fase esecutiva. Il reclamo assicura inoltre il doppio grado di merito e consente di contestare adeguatamente la valutazione discrezionale sull’utilità del programma e sull’assenza di pericolo concreto. Applicando il principio di conservazione degli atti di impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p., la Corte ha riqualificato l’impugnazione come reclamo e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, senza decidere nel merito dell’istanza di accesso.

Norme richiamate

  • art. 129-bis, comma 1, c.p.p.

    in ogni stato e grado del procedimento, l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa

    La disposizione esprime la possibilità di invio dell’imputato e della vittima a un programma di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 13, quarto comma, ord. pen.

    sia favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa nei confronti dei condannati e degli internati

    La norma manifesta il favore dell’ordinamento penitenziario per l’accesso dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa.

  • art. 15-bis ord. pen.

    in qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa

    La disposizione attribuisce rilievo alla possibilità di accesso volontario ai programmi durante qualsiasi fase dell’esecuzione e consente di valutare l’esito favorevole del percorso ai fini dell’accesso a benefici penitenziari, senza attribuire rilievo negativo al mancato avvio o all’esito negativo.

  • art. 44 d.lgs. n. 150/2022

    È richiamato quale disposizione che assicura l’accesso dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa.

  • art. 69, comma 5, ord. pen.

    È richiamato per individuare la funzione del Magistrato di sorveglianza quale controllo sul singolo programma di trattamento.

  • art. 35-bis ord. pen.

    le decisioni direttamente incidenti su diritti soggettivi sono soggette a reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza

    La disposizione costituisce il fondamento del reclamo giurisdizionale contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza relativo all’ammissione ai programmi di giustizia riparativa.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente di conservare gli effetti dell’impugnazione mediante riqualificazione del mezzo erroneamente indicato, quando l’atto possiede i requisiti sostanziali del diverso mezzo previsto dalla legge.

  • art. 133, comma 2, n. 3, c.p.

    È richiamato, nell’ambito del principio delle Sezioni Unite citato dalla Corte, quale norma che può consentire una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla partecipazione a un programma di giustizia riparativa.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    È richiamato quale disposizione potenzialmente rilevante per gli effetti favorevoli della giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 163, quarto comma, c.p.

    È richiamato quale disposizione in relazione alla quale la partecipazione a un programma di giustizia riparativa può produrre effetti giuridicamente rilevanti.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di accesso di un condannato o internato a un programma di giustizia riparativa ha natura giurisdizionale, anche quando è adottato nella fase esecutiva.
  • La decisione del Magistrato di sorveglianza sull’ammissione a un programma di giustizia riparativa, incidendo direttamente su una posizione di diritto soggettivo del detenuto, è impugnabile mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen.
  • Il reclamo contro il provvedimento in materia di accesso alla giustizia riparativa assicura il doppio grado di merito e consente di censurare la valutazione discrezionale sull’utilità del programma e sull’assenza di un pericolo concreto derivante dal suo svolgimento.
  • Un’impugnazione erroneamente qualificata come ricorso per cassazione deve essere riqualificata come reclamo quando, secondo il suo contenuto sostanziale, contesta un provvedimento del Magistrato di sorveglianza direttamente incidente su diritti soggettivi; gli atti devono quindi essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza competente.
  • In fase esecutiva, la competenza a decidere sull’accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa spetta al Magistrato di sorveglianza, che verifica l’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso e può successivamente valutarne l’esito favorevole ai fini della concessione dei benefici penitenziari previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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