Cassazione Penale, Ordinanza n. 31933/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non risultasse evidente dal testo della sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda l'impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha contestato la mancata motivazione sull'esistenza di eventuali situazioni idonee a giustificare il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità sul vizio di motivazione relativo all'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è consentito soltanto quando dal testo della sentenza impugnata emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. Secondo la Corte, tale circostanza non emergeva dalla sentenza e non era neppure stata dedotta specificamente nel ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La disposizione individua il rito e il tipo di sentenza oggetto dell'impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La Corte considera tassativi i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
art. 129 c.p.p.
eventuali situazioni che giustificassero il proscioglimento nel merito
La verifica dell'eventuale causa di non punibilità può rilevare nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento solo quando la relativa sussistenza emerga in modo evidente dal testo della decisione impugnata.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente dedurre una generica carenza motivazionale su profili diversi da quelli previsti dalla norma.
- La sentenza di patteggiamento può essere sottoposta a controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione relativo all'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., soltanto quando dal testo della sentenza impugnata emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.
- La mera contestazione della mancata motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento, in assenza della deduzione e dell'evidenza testuale di una specifica causa di non punibilità, non supera i limiti di impugnazione stabiliti per la sentenza di patteggiamento.
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