Cassazione Penale, Ordinanza n. 31931/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era stato proposto da un condannato e riguardava l'ottenimento di una misura alternativa, invocata dall'interessato. Nelle more del giudizio il condannato ha ottenuto tale misura, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso. Il difensore ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia, ma risultava privo di procura speciale a rinunciare. La Corte ha quindi valutato la dichiarazione non come rinuncia validamente perfezionata, bensì quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'eliminazione del provvedimento impugnato non avrebbe determinato per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella già esistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il condannato aveva già ottenuto nelle more la misura alternativa richiesta. La Corte ha precisato che l'interesse a ricorrere costituisce una condizione di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. Non è stata pronunciata condanna alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza, neppure virtuale, del ricorrente.
Norme richiamate
l'interesse a ricorrere è una condizione di ammissibilità dell'impugnazione
L'interesse concreto e attuale alla decisione costituisce una condizione di ammissibilità dell'impugnazione; il suo venir meno nelle more comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione e deve consistere nella prospettiva di conseguire, mediante l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa.
- Quando nelle more del giudizio l'interessato ottiene il risultato sostanziale perseguito con l'impugnazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, se l'eventuale eliminazione del provvedimento impugnato non gli procurerebbe alcun ulteriore vantaggio pratico.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso proveniente da un difensore privo di procura speciale a rinunciare non produce una valida rinuncia processuale; tuttavia, ove emerga autonomamente il venir meno dell'interesse all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse non integra una situazione di soccombenza, neppure virtuale, e non comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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