Cassazione Penale, Ordinanza n. 31958/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta contro il precedente rigetto dell’istanza di remissione del debito relativa alle spese processuali e di mantenimento in carcere. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la decisione fosse erronea, poiché aveva partecipato all’opera di rieducazione e i due procedimenti disciplinari valorizzati dal giudice erano, a suo avviso, episodi isolati, tali da non poter annullare il positivo percorso carcerario. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che, ai fini della remissione del debito, non è necessaria la positiva partecipazione all’opera di rieducazione, ma occorre una condotta costantemente regolare durante l’esecuzione della pena detentiva o della misura alternativa, ovvero durante il periodo di sospensione condizionale in assenza di esecuzione. Tale requisito può essere escluso anche da un solo illecito disciplinare, purché il giudice ne valuti caratteristiche, tempo e modalità in rapporto alla condotta complessiva del condannato. Nel caso concreto, il giudice di sorveglianza aveva correttamente attribuito rilievo ai due illeciti disciplinari, ritenuti non bagatellari in rapporto alla complessiva condotta carceraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione del Magistrato di sorveglianza. Ha precisato che la positiva partecipazione all’opera di rieducazione non è condizione necessaria per la remissione del debito, mentre è necessario accertare una condotta costantemente regolare nel periodo rilevante. Anche un solo illecito disciplinare può impedire il riconoscimento del requisito, se considerato non bagatellare alla luce delle sue caratteristiche e della condotta complessiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato indirettamente nella disciplina della remissione del debito, per la valutazione della condotta durante l’esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.
Massime di principio
- Ai fini della remissione del debito per spese processuali e di mantenimento in carcere, la condizione della condotta costantemente regolare deve essere valutata con riferimento alla durata dell’esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa alla detenzione; in assenza di esecuzione, il periodo rilevante coincide con quello in cui la pena è rimasta condizionalmente sospesa.
- La positiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione non è necessaria per la concessione della remissione del debito; il requisito centrale è il mantenimento di una condotta regolare durante il periodo rilevante.
- La commissione di un solo illecito disciplinare può escludere la valutazione positiva della condotta, purché il giudice proceda alla comparazione tra caratteristiche, tempo e modalità dell’illecito e condotta complessiva del condannato.
- La valutazione degli illeciti disciplinari ai fini della remissione del debito non può essere automatica: il giudice deve stabilire se l’episodio sia non bagatellare in rapporto alla complessiva condotta tenuta durante la detenzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31928/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31931/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31933/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31939/2026 del 26/08/2026
- ordinanza_penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31946/2026 del 26/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →