Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31926/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 677 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 677 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata l'esistenza di un pericolo concreto di crollo dell'edificio e chiedendo la riqualificazione del fatto come illecito amministrativo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato la reiterata inottemperanza senza svolgere una valutazione globale sulla particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulla determinazione della pena, ritenendola insufficiente, laconica e inidonea a giustificare una pena severa e sproporzionata rispetto alla gravità concreta del fatto. Con il quarto motivo ha lamentato l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano i motivi già esaminati e respinti dalla Corte d'appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e senza individuare specifici vizi riconducibili ai motivi di ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e aspecifici perché meramente reiterativi delle doglianze formulate in appello e non correlati alle ragioni argomentative della sentenza impugnata. Secondo la Corte, il ricorso sollecitava una diversa rilettura degli elementi di fatto, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. L'inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 677 c.p.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, contestando la prova del pericolo concreto di crollo e chiedendo la riqualificazione del fatto come illecito amministrativo; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendola reiterativa e aspecifica.

  • art. 131-bis c.p.

    La ricorrente ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, ritenendola non adeguatamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve individuare uno specifico vizio della motivazione tra quelli deducibili in sede di legittimità; la mera riproposizione delle censure di merito, senza confronto con la risposta del giudice d'appello, è generica e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    La ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità complessiva del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è aspecifico il motivo che non si confronta con le ragioni argomentative della decisione impugnata e si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La mera reiterazione delle censure formulate in appello, senza indicazione di uno specifico vizio della motivazione riconducibile ai motivi tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., determina la genericità e l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che solleciti una nuova o diversa valutazione degli elementi di fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica né incongrua.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.