Cassazione Penale, Ordinanza n. 31939/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli, alla pena di sei mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda per il porto di una pistola a gas, con un caricatore contenente dieci pallini e un altro caricatore contenente 190 pallini. Con ricorso proposto tramite il difensore, deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che non fosse stata espletata una perizia diretta ad accertare il funzionamento dell'arma sequestrata. La Corte di cassazione ha rilevato che la richiesta di rinnovazione istruttoria, riguardante la funzionalità e la potenza dell'arma, era già stata sottoposta alla Corte territoriale e da questa respinta con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Secondo la decisione impugnata, il reato contestato era quello previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e non il porto di arma comune da sparo; pertanto, la funzionalità o la potenza dell'arma non assumevano rilievo ai fini della configurazione della fattispecie contestata. In ogni caso, gli operanti avevano descritto l'arma come funzionante e pronta all'uso. Il ricorso non si confrontava con tale motivazione e si limitava a riproporre la questione già dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifica la censura perché non correlata alle ragioni argomentative della sentenza impugnata e generica in quanto riproponeva una questione già esaminata e disattesa dal giudice d'appello senza confrontarsi con la relativa risposta motivazionale. All'inammissibilità è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie contestata per affermare che, in relazione al reato oggetto del giudizio, la funzionalità o la potenza dell'arma non assumono rilievo ai fini della configurazione del reato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura in cassazione deve confrontarsi con uno dei vizi di motivazione tassativamente previsti dalla norma; la mera riproposizione della doglianza già esaminata in appello, senza critica alla motivazione resa, non soddisfa tale requisito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è aspecifico il motivo che non instaura una correlazione critica con le ragioni argomentative della decisione impugnata e non individua un vizio riconducibile ai casi tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La mera riproposizione di una questione già esaminata e disattesa dal giudice d'appello, senza confrontarsi con la motivazione che l'ha respinta, determina la genericità del motivo di ricorso e l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la fattispecie contestata non richiede, ai fini della sua configurazione, l'accertamento della funzionalità o della potenza dell'arma, la richiesta di perizia diretta a verificare tali caratteristiche non costituisce prova decisiva rilevante per il giudizio.
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