Cassazione Civile, Ordinanza n. 27880/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Associazione aveva presentato istanza di rimborso dell’IRES versata per gli anni d’imposta 2013 e 2014 sui proventi ricavati dalla vendita dell’eccedenza di energia elettrica prodotta dal proprio impianto idroelettrico, assumendo di godere dell’esenzione prevista per le associazioni ed enti gestori di demanio collettivo ai sensi dell’art. 74, comma 1, TUIR, in quanto ente che svolgeva attività agricola principale conforme allo statuto. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e poi anche in appello. L’Agenzia, nel ricorso per cassazione, ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 74 TUIR, sostenendo che l’esenzione IRES non riguarda tutte le attività dell’ente, ma solo quelle istituzionali/non commerciali, e che la vendita dell’energia eccedente integra attività commerciale imponibile, sicché non poteva formare oggetto di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che l’agevolazione dell’art. 74 TUIR, in quanto norma speciale che esclude la soggettività passiva per gli enti ivi indicati, opera solo nei limiti delle attività che non hanno natura commerciale o che rientrano nelle funzioni istituzionali dell’ente, da verificarsi sulla base dell’atto costitutivo o dell’attività effettivamente svolta. Poiché la cessione dell’eccedenza di energia elettrica ha natura commerciale, la CTR aveva erroneamente esteso l’esenzione anche a tali ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state integralmente compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico dell’intimata.
Norme richiamate
l’esclusione della soggettività passiva IRES per gli enti pubblici ivi elencati è norma speciale e si applica solo ai soggetti indicati e, quanto alle attività svolte, soltanto a quelle che non costituiscono attività commerciale o rientrano nelle funzioni istituzionali previste dalla disposizione.
il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta ha l’onere di provare l’assenza dei presupposti impositivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito.
Massime di principio
- L’esenzione o esclusione dalla soggettività passiva prevista per specifici enti pubblici ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i soggetti e le attività espressamente contemplati dalla norma.
- Per stabilire se un ente pubblico svolga attività non commerciali occorre guardare alle finalità dell’ente risultanti dall’atto costitutivo o, in mancanza, all’attività effettivamente esercitata.
- La mera qualità soggettiva di ente incluso nell’elenco normativo non consente di attrarre nell’area dell’esenzione anche i proventi derivanti da attività commerciali.
- Nel giudizio di rimborso di imposta, il contribuente ha l’onere di provare i presupposti della non debenza del tributo.
- Se la causa è matura in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando direttamente la domanda originaria.
- La vendita di eccedenze energetiche da parte di un ente può integrare attività commerciale e, come tale, restare fuori dall’esenzione fiscale prevista per le sole attività istituzionali.
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