Cassazione Civile, Ordinanza n. 35079/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per il periodo d’imposta 2008, venivano recuperate a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società che aveva portato in deduzione i costi e in detrazione l’IVA relativi a canoni di leasing per due macchinari. L’Ufficio riteneva che le operazioni a monte fossero oggettivamente inesistenti: i beni risultavano formalmente provenire da un’impresa individuale indicata come fornitore, ma in sede di accesso non erano stati rinvenuti presso la sede dell’utilizzatrice e il fornitore appariva privo di un’organizzazione idonea a produrre i macchinari. In appello la CTR dava ragione all’Amministrazione. La società ricorrente proponeva tre motivi di cassazione: con il primo lamentava omesso/insufficiente esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato DDT, verbali di consegna, dichiarazioni di collaudo, documentazione fotografica e prova dei pagamenti; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., assumendo che l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni gravasse sull’Ufficio e non sul contribuente; con il terzo deduceva motivazione contraddittoria e insufficiente per non avere la sentenza d’appello indicato analiticamente gli elementi ritenuti inidonei e per avere omesso l’esame delle prove documentali offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e perché non deduceva un fatto storico decisivo omesso, ma solo elementi istruttori; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, una volta che l’Amministrazione abbia dimostrato anche per presunzioni l’oggettiva inesistenza delle operazioni e la natura di cartiera del fornitore, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, senza che bastino fatture, regolarità contabile o mezzi di pagamento; ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché la denuncia del vizio motivazionale non era più consentita nei termini prospettati e la motivazione della CTR non era né mancante né incomprensibile. La Corte ha inoltre osservato che precedenti relativi ad altri periodi d’imposta non facevano stato nel giudizio in corso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario
il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per la mera critica alla valutazione delle prove o all’omessa considerazione di singoli elementi istruttori
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la regola di riparto dell’onere della prova non risulti violata
richiamato in relazione alla censura sull’apprezzamento delle prove, ma non ritenuto violato
richiamato per vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e intelligibile
una volta che l’Amministrazione provi anche per presunzioni l’oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle stesse
le presunzioni semplici sono idonee a fondare la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni da parte dell’Amministrazione
richiamato dalla parte ricorrente per le presunzioni, ma la Corte ribadisce che il quadro indiziario è sufficiente a spostare l’onere probatorio sul contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale base dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia serio e convergente; se l’Ufficio dimostra l’inesistenza oggettiva e l’eventuale natura di cartiera del fornitore, incombe sul contribuente la prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni.
- La regolarità formale della contabilità, l’esibizione delle fatture e dei mezzi di pagamento non sono di per sé idonee a dimostrare la realtà dell’operazione quando tali documenti siano compatibili anche con operazioni fittizie.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio.
- La denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria è oggi deducibile in cassazione solo nei casi di motivazione mancante o assolutamente incomprensibile; non è sufficiente contestare il percorso logico seguito dal giudice di merito se la motivazione risulta compiuta e intellegibile.
- L’autonomia dei singoli periodi d’imposta impedisce che un precedente relativo ad annualità diversa faccia stato nel giudizio sul diverso avviso di accertamento impugnato.
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