Cassazione Civile, Sentenza n. 19379/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità dei costi risultanti da fatture emesse dalla ditta Duemme Assistenze di Marchetto Mario relative agli anni 2007 e 2008 (importi complessivi riportati negli avvisi: €10.800 per il 2007 e €19.800 per il 2008). Le fatture venivano ritenute generiche nella descrizione delle prestazioni, il soggetto emittente risultava evasore totale e vi era una anomalia nelle modalità di pagamento (l'IVA veniva versata con bonifico bancario mentre l'importo delle prestazioni veniva pagato in contanti in più soluzioni). Sulla base di ciò l'Ufficio ha escluso la certezza e l'inerenza dei costi ai sensi dell'art. 109 TUIR e ha imputato il maggior reddito ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR ha parzialmente accolto l'Ufficio riconoscendo deducibili solo gli importi effettivamente documentati tramite bonifico (€2.160 per il 2007 e €3.960 per il 2008, da scorporare IVA). La contribuente ha impugnato in cassazione sostenendo che la CTR aveva errato nella valutazione dell'inerenza e aveva omesso di considerare che l'Ufficio non aveva provato l'inesistenza delle prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti; la CTR ha motivato adeguatamente che le fatture erano generiche, non supportate da ulteriori elementi che consentissero di risalire alla tipologia delle prestazioni, e che risultava anomala la modalità di pagamento (IVA con bonifico e pagamento della prestazione in contanti), il tutto aggravato dal fatto che l'emittente era evasore totale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile essendo una mera richiesta di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio pari a €2.300, oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 109 T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
La norma è stata interpretata nel senso che per la deducibilità dei costi occorre prova dell'esistenza e dell'inerenza; fatture con descrizioni generiche e prive di elementi di riscontro non soddisfano i requisiti di certezza e inerenza
art. 5 T.U.I.R.
La maggiore imponibilità determinata dall'esclusione dei costi è stata imputata ai soci ai sensi di tale disposizione (parte applicativa della contestazione fiscale)
art. 2697 c.c.
Rilevato implicitamente il principio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale che grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti
art. 112 c.p.c.
Richiamata in relazione al corretto esercizio del potere valutativo del giudice e alla necessità di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non viziata
art. 360 c.p.c.
Norma processuale di riferimento per i motivi di cassazione; i motivi proposti sono stati valutati alla luce delle ipotesi di cui all'art. 360
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il ricorrente ha richiamato la norma, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura: non è stata rilevata violazione degli obblighi di motivazione o dei diritti di difesa da parte dell'Amministrazione
artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati per il principio secondo cui la mancanza o estrema concisione della motivazione determina la nullità della sentenza se impedisce di individuare il thema decidendum; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della CTR fosse esaustiva e corretta
art. 1, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rinvio al rito civile per le norme applicabili al processo tributario; la Corte ha applicato i principi di motivazione tratti dal codice di rito civile al giudizio tributario
art. 13, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento
Massime di principio
- In materia tributaria grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti: la sola contabilizzazione non è sufficiente.
- Fatture con descrizioni generiche, non corroborate da elementi di riscontro (date, luoghi, istruttoria probatoria) possono legittimamente determinare la disconoscimento della deducibilità dei costi.
- Modalità di pagamento anomale (es. versamento dell'IVA con bonifico e pagamento dell'importo della prestazione in contanti) costituiscono indizio rilevante per il giudice ai fini della valutazione della veridicità e dell'inerenza delle operazioni.
- Il fatto che il fornitore risulti soggetto evasore totale aggrava la posizione probatoria del contribuente e rafforza la valutazione negativa sull'attendibilità delle fatture emesse da quel soggetto.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (CTP/CTR) non sono rivedibili in sede di legittimità se fondate su congrua motivazione; la Cassazione non procede a un nuovo esame del merito ma valuta la correttezza giuridica e la motivazione della decisione impugnata.
- Per evitare il rischio di disconoscimento, il contribuente dovrebbe allegare documentazione integrativa (contratti, mandati, programmi di spettacolo, ricevute correlate, testimoni, documenti bancari riconducibili al pagamento della prestazione) che colleghi le fatture alle prestazioni effettivamente svolte.
- Nel caso di operazioni con soggetti a rischio (fornitori con posizioni fiscali anomale), è opportuno conservare e produrre elementi probatori indipendenti e tracciabili dei pagamenti relativi alla prestazione, non solo della relativa IVA.
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