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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; unico motivo articolato: vizio di giurisdizione (sosteneva che i fatti sarebbero stati commessi in Svizzera e non in Italia), carenza di gravità indiziaria (le intercettazioni sarebbero mere vanterie e non probative; periodo temporale indeterminato) e sproporzione/insussistenza delle esigenze cautelari (tempo trascorso, attività lavorativa, assenza di coinvolgimento nell'associazione).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio di giurisdizione, richiamando la qualificazione della condotta (acquisto in Lamezia e trasporto in Svizzera) e i principi di territorialità (art. 6 c.p.) e di esercizio della giurisdizione per i cittadini che commettono reati all'estero (art. 9 c.p.). Ha confermato che i gravi indizi di colpevolezza emergono dalle intercettazioni e dal sequestro in flagranza (22,3 g di cocaina) e che l'interpretazione delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità. Ha ritenuto inoltre legittima la valutazione sulle esigenze cautelari: il pericolo di recidiva è concreto e attuale alla luce della personalità dell'imputato, della modalità del reato e del contesto internazionale; per tali ragioni il Tribunale ha correttamente ritenuto inidonee misure non custodiali ma ha comunque sostituito la misura con gli arresti domiciliari. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente (sul punto il provvedimento dispone la condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'ordinanza impugnata; disciplina l'adozione e la motivazione dell'ordinanza in relazione alle misure cautelari.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nell'epigrafe della imputazione insieme alla normativa sugli stupefacenti; principio generale sul concorso di reati o partecipazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma sostanziale che punisce la detenzione, produzione e traffico di stupefacenti; indica la rilevanza penale della condotta contestata e la sanzione edittale (pena edittale elevata, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9 c.p.).

  • art. 6 cod. pen.

    Principio di territorialità: il reato si considera commesso in Italia se anche una sola parte dell'azione o l'evento conseguente si è verificato nel territorio dello Stato; usato per sostenere la giurisdizione italiana quando parte della condotta (acquisto in Italia e trasporto) è avvenuta in Italia.

  • art. 9 cod. pen.

    Prevede esercizio di giurisdizione sui cittadini che commettono reati all'estero quando la legge italiana prevede pena detentiva con massimo non inferiore a tre anni e l'imputato si trovi in Italia; applicato come ulteriore base di giurisdizione anche se parte della condotta fosse stata all'estero.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ricorda che in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari in materia di pericolo di commissione di ulteriori delitti; la Corte sottolinea che il pericolo deve essere concreto e attuale (prognosi temporale sulla possibilità di recidiva), non solo astrattamente probabile.

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Prescrive la descrizione sommaria del fatto nell'ordinanza cautelare; la Corte conferma che una enunciazione riassuntiva è ammissibile purché contenga gli elementi necessari per consentire una difesa adeguata.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana può sussistere anche quando parte delle azioni relative al reato sono avvenute in Italia; inoltre, per cittadini italiani che commettono reati all'estero si applica l'art. 9 c.p. se ricorrono i presupposti normativi.
  • Le intercettazioni e il linguaggio criptico costituiscono prova valutabile dal giudice di merito: la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di manifesta illogicità o violazioni di diritto nella valutazione, non una diversa riconsiderazione dei fatti.
  • In tema di gravi indizi di colpevolezza e misure cautelari la Cassazione esercita un controllo limitato, mirando a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non a riconsiderare ex novo la prova.
  • La descrizione dei fatti nell'ordinanza cautelare può essere sintetica purché contenga gli elementi essenziali che consentono all'indagato di esercitare la difesa; la mancanza di dettagli formali non determina automaticamente nullità.
  • Per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari deve essere valutato il pericolo di recidiva in termini non solo di probabilità astratta ma di attualità e concretezza, con una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, modalità del fatto e contesto socio-ambientale.

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