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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47900/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in bancarotta impropria da reato societario relativa al fallimento di Torno Global Contracting S.p.A. Carnevali e Novati (revisori) deducono nullità e travisamento della prova per mancanza di correlazione tra accusa (falso in bilancio commesso dagli amministratori) e la sentenza che li ha condannati per concorso omissivo, oltre a sostenere che la condotta loro ascritta rientrerebbe nella fattispecie autonoma del falso nelle relazioni di revisione (art. 2624 c.c.) e non in quella del falso in bilancio (art. 2621 c.c.) richiamata dall'art. 223 l. fall.; denunciano altresì violazione del principio di legalità e carenza dell'elemento soggettivo. Rigotti, quale presidente del CdA nel periodo finale, deduce carenza di prova del dolo, interruzione del nesso causale e che aveva adottato iniziative per impedire l'approvazione del bilancio 2008 (incarichi a consulenti, omissione della convocazione, impugnazione della delibera), contestando inoltre l'errato inquadramento dell'elemento soggettivo da parte del giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Per Carnevali e Novati la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio "per non aver commesso il fatto", ritenendo che le condotte concretamente accertate attengono alla fattispecie del falso nelle relazioni del revisore (art. 2624 c.c.) e non costituiscono prova sufficiente di un concorso nel reato proprio di falso in bilancio posto a fondamento della bancarotta; inoltre non sussistono elementi probatori che dimostrino un apporto partecipativo degli stessi revisori al reato degli amministratori ai sensi dell'art. 110 c.p. Per Rigotti la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, ravvisando un vuoto motivazionale sulla complessa struttura dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta da reato societario (occorre accertare anche le componenti soggettive del reato societario presupposto) e ordinando un nuovo esame limitato a tale profilo. La Corte ha inoltre chiarito principi di diritto sui limiti della responsabilità dei revisori, sulla distinzione tra art. 2621 e art. 2624 c.c., e sul regime del concorso ex art. 110 c.p.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta societaria impropria da reato societario, punendo gli amministratori ed altri soggetti qualificati che cagionano o concorrono a cagionare il dissesto mediante i reati indicati (es. art. 2621 c.c.). La Corte sottolinea che i reati societari richiamati devono essere integrati in tutte le loro componenti oggettive e soggettive e che la fattispecie è un reato di evento (il dissesto) la cui causalità deve essere provata.

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma sul falso in bilancio (reato propriamente imputabile ad amministratori/soggetti qualificati). La Corte afferma che il reato societario presupposto richiede tutti i suoi elementi soggettivi (dolo generico del falso, dolo intenzionale di inganno verso soci/pubblico e dolo specifico di profitto ingiusto) quando è richiamato ai fini della bancarotta.

  • art. 2624 cod. civ.

    Regolava (nel periodo storico dei fatti) il falso nelle relazioni dei revisori: fattispecie autonoma "propria" del revisore, con forma contravvenzionale (primo comma) e delittuosa se cagionava danno (secondo comma). La Corte ha rilevato che le condotte concretamente accertate (relazioni false/omissive dei revisori) rientrano in questa norma e non nel campo di applicazione immediato dell'art. 2621, per cui non possono automaticamente costituire modus operandi per imputare ai revisori il concorso nel reato degli amministratori senza specifica prova di apporto causale ex art. 110 c.p.

  • art. 2409-ter cod. civ.

    «Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. ... Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore. ... Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro...»

    Testo che definisce le funzioni e i poteri del revisore (stato normativo anteriore alla riforma del 2010). La Corte richiama il contenuto per evidenziare limiti e compiti del revisore e per distinguere il suo ruolo da quello degli amministratori/sindaci: i poteri del revisore, sebbene rilevanti, non lo rendono soggetto "qualificato" ai fini dell'art. 223 legge fall.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato. La Cassazione ricorda che l'extraneus (es. revisore) può concorrere nel reato proprio di un soggetto qualificato solo dimostrando un concreto contributo (morale o materiale) e con la relativa prova dell'apporto causale e della forma del concorso.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio sul nesso causale: anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto possono concorrere ad aggravarlo e pertanto rilevanti ai fini della bancarotta societaria.

  • art. 2446 cod. civ.

    Norma societaria sugli obblighi di riduzione del capitale sociale e relative conseguenze; citata come obbligo che avrebbe dovuto essere considerato nella valutazione della veridicità dei bilanci e dell'eventuale inganno.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la nullità per difetto di motivazione o travisamento della prova). I ricorrenti hanno invocato specifiche lettere di questa disposizione.

  • art. 25, 111, 117 Cost. e art. 7 CEDU

    Richiamate in relazione al principio di legalità e divieto di applicazione analogica in malam partem: i ricorrenti hanno sostenuto che la qualificazione penale operata dai giudici di merito abbia creato una fattispecie non ragionevolmente prevedibile; la Corte ha valutato e richiamato tali principi nel controllo di legalità dell'interpretazione penale data in sede di merito.

Massime di principio

  • Il revisore non rientra tra i soggetti "qualificati" dell'art. 223 legge fall., pertanto può essere chiamato a rispondere della bancarotta societaria solo come estraneo concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p., previa prova del suo concreto apporto causale (istigazione, determinazione, rafforzamento, agevolazione).
  • Il falso nelle relazioni di revisione (art. 2624 c.c.) costituisce una fattispecie autonoma rispetto al falso in bilancio (art. 2621 c.c.): non può essere usato indistintamente come surrogato probatorio per affermare il concorso nel reato societario senza specifica dimostrazione del nesso causale tra attività del revisore e comportamento degli amministratori.
  • Per la bancarotta impropria da reato societario occorre accertare la complessa struttura dell'elemento soggettivo: non solo la volontà di cagionare o la consapevolezza dell'aggravamento del dissesto, ma anche le componenti soggettive (dolo) richieste dal reato societario presupposto (es. dolo di inganno e dolo specifico di profitto quando il presupposto è il falso in bilancio).
  • L'omissione nel contesto del falso di revisione ("falso per omissione") ha carattere in realtà commissivo quando riguarda parti significative della relazione: tuttavia la qualificazione giuridica della condotta deve essere coerente con la norma incriminatrice applicabile e con la prova disponibile.
  • Quando la prova raccolta nei gradi di merito non consente di dimostrare il contributo causale richiesto per il concorso dell'extraneus, la Cassazione può annullare la condanna anche senza rinvio; se invece ci sono vizi di motivazione su profili determinanti (p.es. struttura del dolo), la Cassazione dispone il rinvio per nuovo esame limitato ai profili indicati.

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