Cassazione Penale, Sentenza n. 12016/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Catania del 07/07/2025 che aveva revocato nei confronti di Giombattista Puccio la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca patrimoniale estesa anche ai terzi indicati. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta illegittima modifica della qualificazione della pericolosità sociale (da lett. a) a lett. b) dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 159/2011) con conseguente lesione del principio di correlazione e del contraddittorio; 2) carenza assoluta di motivazione con riferimento alle circostanze e agli argomenti contenuti nell'atto di appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; 3) omissione di considerazione della perizia contabile relativa all'individuazione dei capitali impiegati per l'acquisto dei beni oggetto di confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza su art. 521 c.p.p.: la diversa qualificazione della pericolosità non configura violazione quando è fondata sugli stessi fatti e la difesa ha avuto il necessario contraddittorio; in ogni caso i reati per i quali vi era stata condanna non ricadevano nella fattispecie dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 in assenza dell'aggravante ex art. 416-bis, esclusa irrevocabilmente in sede di merito. Quanto ai vizi di motivazione denunciati, la Corte ha ritenuto che in sede di legittimità si può censurare la motivazione solo per totale carenza o per apparente inesistenza; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è risultata coerente e sufficiente e le doglianze del ricorrente non hanno indicato in che modo gli elementi asseritamente trascurati siano decisivi. Infine la Corte ha disposto che la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende per la natura pubblica delle funzioni del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 159/2011
La Corte ha distinto tra pericolosità qualificata ex lett. a) (appartenenza ad associazione di tipo mafioso) e pericolosità ex lett. b) (pericolosità generica collegata alla commissione abituale di delitti che producono profitti). Ha ritenuto legittima la riperimetrazione della qualificazione purché fondata sugli stessi elementi di fatto e sia stato assicurato il contraddittorio.
disciplinante l'udienza e il contraddittorio nel procedimento di prevenzione
Il ricorso sosteneva violazione di questa norma per cambio di inquadramento della pericolosità; la Corte ha confermato che non sussiste violazione ove la nuova qualificazione derivi dagli stessi fatti, previamente noti alla difesa.
reato di associazione di tipo mafioso
La sentenza di merito aveva assolto Giombattista per il reato di cui all'art. 416-bis e ciò ha avuto rilievo decisivo: l'esclusione dell'aggravante ha impedito di ricondurre le condanne residue nell'ambito delle misure previste dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011.
reati per cui vi è stata condanna in sede di merito
La Corte ha rilevato che per tali reati, in assenza dell'aggravante ex art. 416-bis, non può ritenersi automaticamente sussistente la pericolosità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 159/2011 ai fini dell'applicazione delle misure preventive patrimoniali e personali.
art. 10 e art. 27 d.lgs. 159/2011
disciplinano l'impugnazione dei provvedimenti di prevenzione
In Cassazione contro i provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso ricorso per violazione di legge; la Corte ha richiamato la limitazione della cognizione in sede di legittimità e la soglia elevata per censurare la motivazione.
Massime di principio
- La riperimetrazione della categoria di pericolosità in sede di decisione non viola il principio del contraddittorio se la nuova qualificazione è fondata sui medesimi fatti e la difesa ha avuto l'occasione di confrontarsi su quegli elementi.
- Se in sede di merito viene esclusa irrevocabilmente un'aggravante decisiva (es. aggravante ex art. 416-bis), le conseguenze sulla sussistenza delle misure preventive patrimoniali o personali devono essere valutate alla luce di tale esclusione e possono portare alla revoca delle misure.
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione la censura sulla motivazione è ammessa solo per totale carenza o per vera e propria assenza di motivazione; doglianze generiche o la mera contestazione della completezza logica non sono normalmente ammesse.
- La natura pubblica della funzione del ricorrente (pubblico ministero) può escludere l'applicazione di condanne alle spese e delle somme dovute alla cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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