Cassazione Civile, Ordinanza n. 15729/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aveva stipulato con un'altra impresa un contratto di partnership commerciale per l'apertura e gestione di punti vendita di mobili in Sardegna con insegna "Dondi Salotti". A seguito di inadempimenti e di un debito rilevante, era stata attivata una clausola compromissoria che deferiva le controversie a un arbitro unico, da nominarsi di comune accordo, con decisione irrituale ed equitativa. L'arbitro aveva respinto le eccezioni della società poi soccombente e l'aveva condannata al pagamento di una somma elevata. La soccombente aveva quindi chiesto in giudizio la nullità del contratto qualificato come franchising e la nullità/inefficacia dei lodi arbitrali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato la natura di franchising del rapporto e quindi l'applicazione della L. n. 129/2004, con conseguente necessità di specifica sottoscrizione della clausola compromissoria ex artt. 1341 e 1342 c.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché la clausola compromissoria avrebbe comunque imposto una specifica approvazione scritta, in quanto limitativa della facoltà di eccepire e derogatoria della giurisdizione. La resistente ha controricorso difendendo la validità della clausola, anche perché inserita in un testo negoziato liberamente e perché si trattava di arbitrato irrituale, per il quale non è necessaria specifica approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente aveva impropriamente qualificato come "fatto decisivo" la natura giuridica del contratto, che è una qualificazione e non un fatto storico; inoltre il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto assorbente la validità della clausola compromissoria e rimesso alla sede arbitrale la questione qualificatoria. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile per difetto di critica alla motivazione e, comunque, infondato: il giudice di merito aveva accertato che il contratto non era un modulo/formulario predisposto unilateralmente ma il frutto di trattativa libera e consapevole tra le parti; in ogni caso, la clausola compromissoria per arbitrato irrituale non richiede specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha accolto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
il motivo ex n. 5 deve investire un fatto storico decisivo e non una qualificazione giuridica del contratto; inoltre deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
clausola compromissoria ... avrebbe dovuto essere appositamente sottoscritta
la specifica approvazione scritta è necessaria solo per clausole inserite in condizioni generali/moduli o formulari predisposti unilateralmente; non è richiesta, secondo la giurisprudenza richiamata, per clausola compromissoria di arbitrato irrituale.
L. 6 maggio 2004, n. 129, art. 1
in materia di affiliazione commerciale (franchising)
la ricorrente invocava l'applicabilità della disciplina del franchising per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola compromissoria; la Corte non accoglie tale impostazione, reputando inammissibile il motivo e non decisiva la qualificazione prospettata.
la Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave per un ricorso che non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito e risultava estraneo ai canoni del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto/inammissibilità ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se mira a contestare la qualificazione giuridica del contratto o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura in modo specifico la motivazione posta a fondamento della decisione.
- La clausola compromissoria inserita in un contratto liberamente negoziato non richiede specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. se non è contenuta in condizioni generali di contratto o in moduli/formulari predisposti unilateralmente.
- Secondo il principio richiamato dalla Corte, la clausola compromissoria che devolve la controversia ad arbitrato irrituale non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto prevista per alcune clausole vessatorie.
- La proposizione di un ricorso in cassazione che prescinda dalla motivazione della sentenza impugnata e si collochi fuori dai canoni del giudizio di legittimità può integrare colpa grave ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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