Cassazione Penale, Sentenza n. 26767/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (22/07/2022) delle quote della R.M.B. s.r.l., per fatti ascritti come bancarotta fraudolenta (cessione di ramo d'azienda a prezzo inferiore e non integralmente corrisposto, con esonero dei debiti della cedente) e reati connessi (artt. 110, 219, 223 c.p., art. 216 L. fall., artt. 648-ter e altri). Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 321 c.p.p. e censurava la considerazione che l'esclusione dei debiti dal contratto integrasse il fumus, richiamando il carattere imperativo dell'art. 2560 c.c.; il secondo motivo denunciava carenza di motivazione circa il "periculum in mora" (mancata indicazione di elementi concreti che dimostrassero il rischio che la disponibilità delle quote potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato) e l'omesso confronto con le censure svolte nel riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la giurisprudenza consolidata ritiene che la cessione di ramo d'azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore possa integrare la bancarotta fraudolenta, e l'art. 2560 c.c. non esclude la rilevanza penale della distrazione. Il secondo motivo è stato invece accolto: la motivazione del Tribunale di Palermo sul periculum in mora è risultata apodittica e priva di concreti elementi circa il rischio che la disponibilità delle sole quote sociali potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o favorire nuove condotte delittuose. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio affinché il giudice di merito motivi in modo specifico e concreto sulla sussistenza del pericolo al momento dell'adozione della misura e durante la sua vigenza.
Norme richiamate
"pericolo" che la "libera disponibilità" della "cosa pertinente al reato" sottoposta a sequestro "possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato"
Il sequestro preventivo reale richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale: la mera ipotesi astratta non è sufficiente; la motivazione deve indicare elementi specifici che colleghino la disponibilità del bene alla possibilità di aggravare o protrarre il reato.
art. 216, primo comma, n. 1, Legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione collegata alla cessione di ramo d'azienda. La Corte ha valutato che la condotta ascritta rientra nella fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ove sussista cessione simulativa o a titolo inadeguato.
Il carattere imperativo dell'art. 2560 c.c. (responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda nei limiti previsti) non esclude che la cessione a prezzo sottostimato integri distrazione ai fini penali: la garanzia prevista dal codice civile è un "post factum" rispetto alla valutazione della consumazione del reato.
artt. 110, 219, 223 cod. pen. e art. 648-ter c.p.
Norme penali richiamate nell'imputazione provvisoria relative alla commissione di reati concorrenti e alla ricettazione/appropriazione indebita di beni provenienti da reato; la pronuncia valuta la compatibilità degli elementi indiziari con tali fattispecie, ma si concentra sul profilo cautelare del periculum in mora.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo reale (es. quote sociali) è necessario dimostrare il periculum in mora con elementi concreti e attuali: argomentazioni generiche o astratte non sono sufficienti.
- La cessione di ramo d'azienda a prezzo simbolico o inferiore al valore di mercato può integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il trasferimento contrattuale esclude la responsabilità per i debiti (art. 2560 c.c. non neutralizza la rilevanza penale della distrazione).
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali davanti alla Cassazione è possibile impugnare per violazione di legge: il vizio deve essere concreto (error in iudicando o vizi motivazionali tali da rendere inintelligibile il ragionamento del giudice).
- Quando si sequestrano quote societarie, il giudice deve spiegare come i poteri connessi alla titolarità delle quote (es. nomina amministratori, trasferimenti di asset, disposizione degli utili) possano concretamente permettere l'aggravamento o la prosecuzione del reato; senza tale collegamento la misura è giustificata solo con notazioni generiche.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe contestare puntualmente la mancanza di elementi che colleghino la disponibilità delle quote alla commissione di ulteriori reati e richiedere al giudice motivazione specifica sui poteri reali derivanti dalla quota rispetto al rischio indicato.
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