Cassazione Civile, Ordinanza n. 12548/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella versione originaria, per la riqualificazione come unico atto di una serie di negozi posti in essere da più società. La sentenza d'appello aveva confermato l'accoglimento del ricorso dei contribuenti; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia ha rappresentato di avere annullato in autotutela l'atto impositivo, in dichiarato riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2021, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Le società hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate; di conseguenza è venuta meno la ragione del contendere. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio, in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2021. È stato infine escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
versione originaria e versione modificata
La norma, nella versione originaria, consentiva di applicare l'imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione; la versione modificata limita il rilievo agli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo gli elementi extra-testuali e gli atti collegati, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.
art. 1, comma 87, lettera a), L. 27 dicembre 2017, n. 205
Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nel senso di ancorare l'interpretazione dell'atto ai soli elementi desumibili dall'atto registrato.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
È stato qualificato dal legislatore come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte costituzionale e dichiarate non fondate.
art. 53 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, respinte dalla Corte costituzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 81 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 97 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 101 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 102 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 108 Cost.
Richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018, dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio, viene meno la materia del contendere e il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla base normativa dell'atto impugnato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- Nel giudizio di legittimità, l'assenza di un interesse attuale alla decisione preclude l'esame del ricorso, indipendentemente dalle originarie questioni di merito sollevate sull'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio non si conclude con un rigetto o con una dichiarazione di inammissibilità imputabile alla parte ricorrente nei casi in cui la Corte escluda espressamente i presupposti applicativi della norma.
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