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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00153/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a un credito iscritto a ruolo per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada. Il giudice di pace aveva annullato la cartella ritenendo decisiva una questione non dedotta dall'opponente, cioè la tardiva notificazione della cartella rispetto alla consegna del ruolo. Il tribunale aveva confermato la decisione. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia e violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace aveva accolto l'opposizione su un profilo estraneo ai motivi originari e che il tribunale aveva omesso di esaminare il gravame su tale extra petizione, limitandosi a riesaminare nel merito la questione. Con il secondo e il terzo motivo ha poi censurato nel merito l'applicazione dell'art. 3, comma 35-bis, d.l. n. 203/2005 e la valutazione delle prove, ma tali censure presupponevano la questione di merito ritenuta estranea all'oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'extra petizione. Ha affermato che, nelle opposizioni esecutive, il giudice non può accogliere la domanda sulla base di una ragione diversa da quelle dedotte dall'opponente e non è consentita l'introduzione di nuovi motivi in corso di causa. Poiché il tribunale non aveva esaminato il motivo di gravame sulla nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è soggetta al principio della domanda e il giudice non può decidere su motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente.

  • art. 617 c.p.c.

    Anche nell'opposizione agli atti esecutivi non è consentito accogliere l'opposizione per ragioni diverse da quelle poste a base del ricorso originario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e dei motivi di impugnazione; la decisione di primo grado era viziata per ultrapetizione.

  • art. 101 c.p.c.

    La questione rilevata d'ufficio avrebbe dovuto essere sottoposta al contraddittorio delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di omessa pronuncia come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme processuali e sostanziali invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata dedotta anche la motivazione contraddittoria o incomprensibile sul merito della questione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente ha lamentato una cattiva applicazione dell'onere della prova nella valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata denunciata la violazione dei principi di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata denunciata la violazione dei principi di libera valutazione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    È stato invocato il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato richiamato per censurare la motivazione della sentenza come perplessa o incomprensibile.

  • art. 3, comma 35-bis, d.l. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. in L. n. 248 del 2 dicembre 2005

    La Corte osserva incidentalmente che la norma pare applicabile solo a crediti per sanzioni del codice della strada già iscritti a ruolo anteriormente all'acquisizione, da parte di Riscossione S.p.A., della quota maggioritaria delle preesistenti società concessionarie.

  • art. 1, comma 153, L. n. 244/2007

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 35-bis dell'art. 3 del d.l. n. 203/2005.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi il giudice non può accogliere l'opposizione sulla base di una ragione diversa da quelle dedotte dall'opponente nell'atto introduttivo.
  • In materia di opposizioni esecutive non è consentita la proposizione di nuovi motivi in corso di causa, neppure se riguardano la nullità o l'inesistenza del titolo esecutivo o la sua successiva caducazione.
  • Se il giudice di primo grado decide su una questione estranea ai motivi di opposizione, la sentenza è viziata per ultrapetizione e il giudice di appello deve pronunciarsi specificamente sul motivo di gravame che deduce tale vizio.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, pena violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
  • Le censure di merito sulla corretta applicazione di una norma e sulla valutazione delle prove restano assorbite quando la decisione impugnata va cassata per un vizio processuale che impone il rinnovo dell'esame dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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