Cassazione Civile, Ordinanza n. 26981/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ottenuto esito favorevole in appello in una controversia relativa alla tassazione di un maggiore reddito derivante dalla partecipazione a una società in accomandita semplice. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la commissione tributaria regionale avesse illegittimamente compensato le spese del grado di appello senza una puntuale e adeguata motivazione, nonostante la piena soccombenza dell'Ufficio. La censura ruotava quindi solo sulla regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, pur valendo la regola generale della soccombenza, la compensazione può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o di situazioni assimilabili, e che nel caso concreto la decisione di compensare le spese era stata motivata con riferimento alla sopravvenuta novellazione normativa, considerata imprevedibile al momento della ripresa a tassazione. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ha confermato la correttezza della statuizione sulle spese e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la statuizione sulle spese era conforme ai criteri legali e alla motivazione richiesta.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse coerente con la disciplina applicabile.
Richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è ammissibile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, o comunque di situazioni di assoluta novità/incertezza o mutamento giurisprudenziale/normativo secondo il regime applicabile ratione temporis.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse un vizio riconducibile a pronuncia ultra/extra petita nella regolazione delle spese.
Richiamato dalla ricorrente per difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sulla compensazione puntuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Citato come intervento normativo che ha inciso sull'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
Indicata quale formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie richiamata in motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola della soccombenza nella rifusione delle spese può essere derogata solo se il giudice individua e motiva specifiche ragioni riconducibili ai presupposti normativi della compensazione.
- Le sopravvenienze normative o l'oggettiva imprevedibilità della questione al momento in cui la lite è sorta possono integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese, purché la motivazione sia puntuale e riferita al caso concreto.
- La compensazione delle spese è legittima quando la decisione sia influenzata da un mutamento normativo o da un quadro di incertezza giurisprudenziale sopravvenuto rispetto all'origine della controversia.
- In cassazione, la censura contro la regolazione delle spese è infondata se la sentenza impugnata esplicita una ragione riconducibile ai criteri legali di compensazione e non emerge violazione dei parametri di motivazione richiesti.
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