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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22777/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., cioè dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza non era stata proposta in appello; la questione, pur astrattamente deducibile in cassazione se non proposta prima solo nei limiti delle questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili in precedenza, non poteva trovare accoglimento nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Individua il reato già ritenuto integrato nei precedenti gradi di merito, oggetto della conferma della condanna.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Costituisce la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento è stato censurato in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940 01

    Richiamata come precedente sul principio per cui nel ricorso per cassazione possono dedursi anche questioni non prospettate in appello solo entro determinati limiti.

  • Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01

    Richiamata come ulteriore precedente sul medesimo principio di deducibilità in cassazione di questioni non formulate nei motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione possono essere introdotte questioni non dedotte in appello solo se si tratta di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o di questioni che non era possibile proporre prima.
  • La censura sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, se non dedotta in appello e non rientrante tra le questioni rilevabili d'ufficio, è inammissibile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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