Cassazione Civile, Ordinanza n. 26144/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato un complesso immobiliare e sosteneva di aver incaricato il geometra di verificare, prima dell’acquisto, la storia edilizia del bene, le irregolarità urbanistiche e gli eventuali abusi. Assumendo che la relazione tecnica fosse incompleta e avesse omesso di segnalare ulteriori abusi poi emersi tramite altri tecnici, la società chiedeva il risarcimento dei danni corrispondenti alle spese sostenute per sanatorie edilizie e demolizioni di parti non sanabili. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata: i giudici di merito avevano ritenuto corretta la consulenza tecnica d’ufficio e avevano attribuito le ulteriori irregolarità e spese alla stessa condotta della società acquirente, la quale, dopo l’acquisto, aveva eseguito modifiche e avviato pratiche di condono. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2229 e ss. e 2236 c.c. per avere la CTU considerato documentazione successiva e una seconda relazione non contraddittoriamente acquisita; 2) violazione di numerose norme processuali e nullità della CTU per utilizzo di documenti non ritualmente prodotti e per attività ultra petita del consulente; 3) violazione degli artt. 194, 198 c.p.c. e 2696, 2702, 2704 c.c. per asserita violazione del principio di acquisizione della prova; 4) violazione degli artt. 156, 157 e 159 c.p.c. per vizi procedurali della consulenza, in particolare per mancato avviso di inizio delle operazioni peritali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha affermato che, in una CTU percipiente, il consulente può acquisire anche documenti non prodotti dalle parti, purché necessari ai quesiti e non diretti a provare fatti principali rimessi all’onere probatorio delle parti; ha osservato che il file esaminato dal CTU era documentazione accessoria e che la ricorrente non aveva comunque indicato specificamente perché, senza tale documento, l’esito sarebbe stato diverso; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla riconducibilità delle ulteriori opere abusive alla società acquirente e ha escluso violazioni delle regole sull’onere della prova e nullità procedurali della consulenza. Ha poi dichiarato inammissibili le censure di motivazione per la presenza di una "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva già respinto la domanda risarcitoria della società acquirente nei confronti del professionista. Ha ritenuto legittima la CTU percipiente, ammissibile l’acquisizione di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta in causa, non ravvisabile alcuna violazione delle regole sul contraddittorio, dell’onere della prova o delle norme procedurali invocate. Ha inoltre rilevato che una parte delle doglianze mirava a censurare il vizio motivazionale, ma ciò era precluso dalla doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamati dalla ricorrente a fondamento della doglianza sulla responsabilità professionale; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere infondato il motivo
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del professionista; la Corte non accoglie la censura
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
invocato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva in parte l’infondatezza e in parte l’inammissibilità delle doglianze motivazionali per doppia conforme
artt. 87, 90, 91, 92 disp. att. c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per censurare la CTU; la Corte non ravvisa violazioni
artt. 61, 62, 111, 112, 115, 116, 183, 193 ss. c.p.c.
richiamati come norme asseritamente violate nella gestione e valutazione della CTU; la Corte esclude le violazioni denunciate
richiamati a sostegno della censura sul principio di acquisizione della prova; la Corte esclude che vi sia stata violazione
richiamati dalla ricorrente per contestare la prova documentale utilizzata dal CTU; la Corte ritiene infondata la doglianza
invocati per dedurre nullità della consulenza tecnica; la Corte esclude la sussistenza di nullità procedurali
art. 380-bis, primo comma, c.p.c.
menzionato come base della trattazione camerale
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibili le censure di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella consulenza tecnica d’ufficio percipiente il consulente, nei limiti del quesito e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire anche documenti non prodotti dalle parti, purché siano funzionali all’accertamento tecnico e non sostituiscano la prova dei fatti principali, che resta a carico delle parti.
- La nullità della CTU non può essere dedotta in modo generico: chi la lamenta deve indicare con precisione quale documento sarebbe stato illegittimamente acquisito, in che modo la sua utilizzazione avrebbe inciso sul risultato e perché, senza quel documento, le conclusioni sarebbero state diverse.
- Le censure di violazione dell’onere della prova sono infondate quando la sentenza di merito dia conto in modo adeguato degli elementi istruttori acquisiti e della ragione per cui la prova contraria non sia stata fornita dalla parte onerata.
- In presenza di "doppia conforme", le doglianze che mirano a riaprire il vizio di motivazione sull’omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
- Il giudice di legittimità non rivaluta il merito dell’accertamento tecnico quando i giudici di merito abbiano concordemente ritenuto esaustiva e convincente la CTU e abbiano motivato la riconducibilità causale del danno alla condotta della parte attrice o ricorrente.
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