Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1343/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’esecuzione della sentenza n. 15951 del 27 ottobre 2023, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 9548 del 2023;

Giustizia amministrativa202309548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che imponeva al Ministero il pagamento di euro 906,00 e reclamo per la sostituzione del Commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha rappresentato che il Ministero della Giustizia non aveva provveduto al pagamento di euro 906,00 dovuti in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma, nonostante la sentenza del TAR n. 15951/2023 avesse ordinato all’Amministrazione di adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione e avesse già nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Dopo aver presentato un’apposita istanza al Commissario e constatato il decorso dei termini senza adempimento, il ricorrente ha chiesto, con reclamo notificato il 22 dicembre 2025, la sostituzione dell’ausiliario. Il TAR ha inoltre esaminato l’incidenza della sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non impedisse di decidere il reclamo, poiché il giudizio di ottemperanza era già stato definito e il Commissario ad acta si era già insediato. Il reclamo è stato quindi esaminato quale strumento diretto ad assicurare l’esecuzione del doppio giudicato mediante una scelta organizzativa già predeterminata dalla legge, senza nuove valutazioni di merito. Poiché l’adempimento non risultava effettuato, il TAR ha revocato la nomina del Commissario ad acta precedentemente individuato nel responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e ha nominato, in sua sostituzione, un funzionario del Ministero della Giustizia, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Il nuovo Commissario dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato entro novanta giorni. Spese compensate, con formula "nulla spese".

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la sostituzione o l’individuazione dell’organo incaricato dell’adempimento.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non impedisce, nel caso concreto, la decisione sul reclamo relativo alla sostituzione del Commissario ad acta, quando il giudizio di ottemperanza sia già definito e il Commissario sia già insediato.

  • art. 1, comma 817, legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha modificato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la sospensione biennale considerata dal TAR.

  • art. 1, comma 817, lettera m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha novellato le modalità di pagamento previste dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, rilevanti per l’individuazione del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • La sospensione legale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non impedisce al giudice di decidere un reclamo volto alla sostituzione o alla riorganizzazione dell’incarico del Commissario ad acta quando il giudizio di ottemperanza sia già definito e il Commissario sia già insediato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare il Commissario ad acta precedentemente nominato e sostituirlo con altro soggetto quando l’inottemperanza persista e tale misura sia necessaria ad assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.
  • La sostituzione del Commissario ad acta può costituire una misura organizzativa di esecuzione del giudicato, distinta da una nuova valutazione di merito sull’obbligo sostanziale già accertato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.