Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata, pubblicati nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (in appresso, M.U.R.) - A.S.N. (Abilitazione Scientifica Nazionale), formulati in data 31/10/2025 e comunicati il successivo 6/11/2025, espressi nei confronti del Prof. Giovanni Cesaroni, dalla Commissione per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta con Decreto Direttoriale nr. 1796 del 27/10/2023; - della determinazione, risultante dalla pubblicazione sul suddetto sito del M.U.R., assunta dalla predetta Commissione e comunicata in data 6/11/2025 di considerare il ricorrente "non abilitato" alle funzioni di professore di I° fascia del settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata; - del verbale redatto dalla medesima Commissione, pubblicato nel sito del M.U.R. nella parte in cui è stato ritenuto il Prof. Giovanni Cesaroni non abilitato alle funzioni di professore di I° Fascia del settore concorsuale 13/A4-Economia Applicata; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi collegiale e individuali di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata, nonché la conseguente dichiarazione di non abilitazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i giudizi collegiale e individuali di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata, formulati dalla commissione competente e pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, unitamente alla determinazione di considerarlo non abilitato, al verbale e agli atti presupposti, connessi e consequenziali. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti. In camera di consiglio il ricorrente ha insistito non tanto per una misura sospensiva immediata, quanto per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, rappresentando ragioni di urgenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di non dover provvedere sull'istanza cautelare, lasciando impregiudicata l'efficacia dei provvedimenti impugnati. La decisione è dipesa dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in forza del decreto del Presidente del Tribunale del 13 ottobre 2025 n. 319, la Sezione Quarta Quater non è più competente a decidere la materia oggetto del ricorso. Il Collegio ha quindi invitato il ricorrente, per le esigenze di urgenza rappresentate, a depositare un'istanza di prelievo presso la Sezione competente, al fine di ottenere la sollecita fissazione della trattazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della materia controversa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, senza che l'ordinanza sviluppi una valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.
decreto del Presidente del TAR Lazio 13 ottobre 2025 n. 319
Il decreto ha determinato, dal 1° gennaio 2026, la perdita di competenza della Sezione Quarta Quater sulla materia oggetto del ricorso, giustificando il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e l'invito a rivolgersi alla Sezione competente.
Massime di principio
- Quando una sezione del TAR non è più competente a decidere una determinata materia, essa può dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare senza incidere sull'efficacia degli atti impugnati, indirizzando la parte alla sezione competente.
- In presenza di esigenze di urgenza e di una domanda di sollecita definizione, la parte può essere invitata a depositare un'istanza di prelievo presso la sezione competente per ottenere la fissazione anticipata della trattazione nel merito.
- Il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare per sopravvenuta incompetenza della sezione non equivale né a concessione né a diniego della tutela cautelare e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
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