Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, Divisione IX Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d’uso, sottoscritto dal Dirigente ad interim Giovanna Maglione, avente ad oggetto la “voltura” della “autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciata in data 07.10.2010 alla RADIOTELEPORDENONE SRL - marchio TELEPORDENONE, bacini regionali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna; bacini provinciali di Trento e Bolzano - rinnovata limitatamente all’Area Tecnica 06 - FRIULI VENEZIA GIULIA con determina dell’08.05.2023 (prot. n. 91508)” in capo alla RADIO BIRIKINA SRL (sede legale di Castelfranco Veneto (TV), via delle mimose n. 12: c.f. 01781360266; P. Iva 00333620284) nella nuova denominazione di “RADIO GELOSA TV”, comunicato dal Ministero predetto a RADIO BIRIKINA SRL con nota, dd. 29.01.2025, Prot. n. 0003059.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento ministeriale di voltura dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi da una società titolare a Radio Birikina S.r.l., con conseguente utilizzo del canale LCN 16 e denominazione Radio Gelosa TV
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha volturato a Radio Birikina S.r.l. l’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi originariamente rilasciata a Radiotelepordenone S.r.l., rinnovata limitatamente all’Area Tecnica 06 – Friuli Venezia Giulia, disponendo la nuova denominazione Radio Gelosa TV. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la controversia è collegata all’utilizzo del canale LCN 16, sul quale la controinteressata proseguiva le trasmissioni, mentre la ricorrente era abilitata a trasmettere sul canale LCN 80.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che la ricorrente fosse già abilitata alla trasmissione sul canale LCN 80 e che, anche qualora la controinteressata avesse continuato nelle more del giudizio le trasmissioni sul canale LCN 16, tale circostanza non avrebbe pregiudicato l’eventuale successiva assegnazione del canale alla ricorrente, considerata la valenza normalmente retroattiva delle pronunce del giudice amministrativo. Il giudice non ha quindi ravvisato un danno cautelare irreversibile o non adeguatamente riparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; l’istanza è stata respinta per carenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere negata quando il ricorrente non dimostri un periculum in mora concreto, attuale e non adeguatamente ristorabile attraverso la decisione di merito.
- La prosecuzione temporanea dell’attività del controinteressato nelle more del giudizio non esclude necessariamente la possibilità di attribuire successivamente al ricorrente il bene della vita controverso, quando la pronuncia amministrativa possa normalmente produrre effetti retroattivi.
- La disponibilità, da parte del ricorrente, di un diverso canale o titolo abilitativo può escludere il periculum in mora se non è dimostrato che l’assetto provvisorio determini un pregiudizio irreversibile o non compensabile mediante la successiva pronuncia di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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