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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1 comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Giustizia amministrativa202501659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento avviato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha disciplinato requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo tuttavia a uno o più decreti del MEF la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio ancora pendente. Il TAR Veneto ha ritenuto che l'esito di tale giudizio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul dovere di provvedere e sulle modalità di definizione dell'istanza della ricorrente.

La decisione

Il TAR Veneto ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della pronuncia che sarà resa dal TAR Lazio sul ricorso contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché la decisione sul giudizio presupposto potrà incidere sull'assetto normativo applicabile e, conseguentemente, sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere e sulle modalità di definizione della domanda di indennizzo. Il giudice ha precisato che, cessata la causa della sospensione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte privata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 343, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dalla ricorrente.

  • D.P.C.M. 30 luglio 2025

    Disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a decreti del MEF le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative.

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; è richiamato quale base della sospensione disposta dal TAR Veneto.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo quando la decisione della causa dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone alle parti, cessata la causa della sospensione, di presentare istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, a pena di estinzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un'azione volta ad accertare l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere dipende dall'assetto normativo oggetto di un distinto giudizio di impugnazione, sussiste una pregiudizialità tecnico-giuridica idonea a fondare la sospensione necessaria del processo amministrativo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
  • La sospensione necessaria può essere disposta quando l'esito del giudizio presupposto è suscettibile di condizionare sia l'esistenza dell'obbligo amministrativo di provvedere sia le modalità procedimentali di definizione dell'istanza.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo richiede la presentazione di un'istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso è esposto alla dichiarazione di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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