Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1. del provvedimento n. 2729 del 31 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT Sardegna, Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, con cui è stata disposta la revoca della concessione della ricevitoria lotto n. 746 (CA0746) in Cagliari e l'incameramento parziale di € 1.050,00 nella misura del 15% del deposito cauzionale; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur non svolgendo una distinta analisi esplicita del fumus boni iuris, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il ricorrente dispone di ulteriori fonti di reddito e che, pertanto, non emerge un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria lotto n. 746 in Cagliari e di incameramento parziale del deposito cauzionale nella misura del 15%, pari a 1.050 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il concessionario ha impugnato la revoca della concessione della ricevitoria del lotto e l’incameramento parziale del deposito cauzionale, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e delle difese dell’amministrazione. Ai fini cautelari, l’amministrazione ha evidenziato che il ricorrente dispone di ulteriori fonti di reddito; tale circostanza non è stata specificamente contestata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il rigetto è stato fondato sull’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, ossia del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.
- La disponibilità di ulteriori fonti di reddito, risultante dalle difese dell’amministrazione e non specificamente contestata dal ricorrente, può escludere in sede cautelare la sussistenza di un pregiudizio economico grave e irreparabile.
- L’assenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza cautelare, senza necessità di una distinta valutazione favorevole del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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