Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 ai sensi dell'art. 36bis D.P.R. 380/2001 per abusi minori sull'immobile di Via Marconi n. 7 ed ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 dp.r. 380/2001; b - del provvedimento del Comune di Positano n. 4992 del 17.03.2025 di comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990; c - delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; e - ove occorra, della relazione di sopralluogo n. 7289 del 17.05.2023; f - della nota dell'Ufficio condono di Positano n. 7263 del 24.05.2023; g - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAVINO CLEMENTE il 23\9\2025 : del provvedimento prot. n. 7899 del 13.05.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica-Edilizia Privata di Positano ha respinto la istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica (n. 3573) del 18.02.2025 e ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAVINO CLEMENTE il 11\11\2025 : del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 23769 del 01.10.2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, già impugnati con ricorso introduttivo notificato in data 11.07.2025 e con motivi aggiunti notificati in data 23.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia e paesaggistica con reviviscenza di ordinanze di demolizione e successivo provvedimento della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento comunale che ha respinto l'istanza di sanatoria edilizia e paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per abusi minori e ha disposto la reviviscenza delle ordinanze di demolizione nn. 49 e 50/2024 ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, le ordinanze di demolizione, gli atti di sopralluogo e istruttori presupposti, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento comunale già gravato e il provvedimento della Soprintendenza del 1° ottobre 2025. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, rinviando al merito le valutazioni in fatto necessarie per l'esame del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare in via limitata, rilevando che l'esame del ricorso richiede valutazioni in fatto da riservare alla fase di merito e ritenendo sussistente un danno grave e irreparabile collegato agli effetti acquisitivi derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione impugnato. Ha quindi sospeso gli atti impugnati esclusivamente quanto agli effetti acquisitivi, senza sospenderne integralmente gli ulteriori effetti, e ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 6 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'istanza di sanatoria edilizia per gli abusi minori.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento delle ordinanze di demolizione e degli effetti acquisitivi connessi all'inottemperanza.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata concessa limitatamente agli effetti acquisitivi in ragione del danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esame del ricorso richiede valutazioni in fatto incompatibili con la cognizione sommaria, tali valutazioni devono essere riservate alla fase di merito senza impedire l'adozione di una misura interinale limitata.
- L'inottemperanza a un ordine di demolizione può determinare un danno grave e irreparabile, ai fini della tutela cautelare, per l'insorgenza degli effetti acquisitivi previsti dalla disciplina edilizia.
- Quando il pregiudizio cautelare riguarda specificamente gli effetti acquisitivi collegati all'inottemperanza all'ordine demolitorio, il giudice può sospendere gli atti impugnati limitatamente a tali effetti, lasciando operativi gli ulteriori effetti del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 458/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →