Cassazione Civile, Ordinanza n. 02682/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano agito in giudizio contro l'intermediario finanziario chiedendo la declaratoria di nullità del contratto denominato "My Way", concluso il 12 luglio 2000, la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'iscrizione nella Centrale Rischi. Il tribunale aveva rigettato la domanda senza istruttoria; la corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo che le istanze istruttorie non fossero state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e dunque fossero abbandonate, e aveva dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. il motivo di appello sulla nullità del contratto, con conseguente giudicato sul rigetto di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: omessa/errata considerazione della mancata ammissione dei mezzi istruttori e delle istanze istruttorie; mancata valutazione della rilevanza delle prove; illegittimo mancato ricorso a CTU; violazione dell'art. 1322 c.c. sulla non meritevolezza dello schema contrattuale; erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi (stipula fuori dai locali commerciali, omessa informazione sui rischi, compilazione successiva di moduli, mancanza di comunicazioni sugli investimenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'intero ricorso inammissibile. Ha osservato, anzitutto, che i primi due motivi difettavano di specificità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riproducevano adeguatamente gli atti processuali e non contrastavano la ratio della sentenza d'appello, fondata sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata: il mancato espletamento della CTU era conseguenza dell'inammissibilità del motivo di appello sulla nullità e, comunque, la consulenza tecnica non può supplire alla carenza di allegazioni e prove della parte. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, contro una statuizione di inammissibilità dell'appello, avrebbe dovuto essere dedotto un error in procedendo ex art. 342 c.p.c. e non la violazione dell'art. 1322 c.c., che la corte territoriale non aveva applicato nel merito. Il quinto motivo, che attaccava direttamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è stato anch'esso ritenuto generico e non specifico. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, essendo applicabile l'art. 348-ter c.p.c., non erano state indicate diverse rationes decidendi tra primo e secondo grado, sia perché i fatti indicati erano in realtà elementi costitutivi della domanda e non fatti storici decisivi omessi. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione di primo grado; in difetto, il gravame è inammissibile e si forma il giudicato sul rigetto di primo grado.
I motivi di ricorso devono essere coerenti con il vizio dedotto e non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; il richiamo generico agli atti processuali determina inammissibilità.
Nel caso concreto non è stato oggetto di esame nel merito da parte della corte d'appello, che si è limitata a rilevare l'inammissibilità del gravame.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per contestare la gestione dell'istruttoria, ma le censure sono state respinte per genericità e per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla CTU; la consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è un mezzo di prova sostitutivo dell'onere probatorio della parte.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica diversità tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la corte d'appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve censurare direttamente e specificamente tale errore in rito; è inammissibile il motivo che colpisce solo il merito senza rimuovere la ragione processuale ostativa.
- Le istanze istruttorie non riproposte in modo rituale in sede di precisazione delle conclusioni possono essere considerate abbandonate; in cassazione non basta affermarne la rilevanza astratta, occorre indicare puntualmente atti, contenuto e localizzazione delle deduzioni processuali che ne escluderebbero la rinuncia.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio del giudice, non un mezzo di prova in senso proprio: la sua mancata ammissione è legittima quando la parte intende usarla per supplire a carenze di allegazione o di prova, o per svolgere indagini esplorative.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirano soltanto a una nuova valutazione dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in mancanza, il vizio di omesso esame non è deducibile.
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