Sentenza del 16/01/2019 n. 870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria sostenendo la violazione della Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5-7, e dell'art. 81, lett. b), del TUIR, nella versione applicabile ratione temporis. La questione riguardava l'assoggettabilità a tassazione e alla relativa ritenuta delle somme corrisposte ai contribuenti, anche a titolo risarcitorio, per l'acquisizione coattiva di un terreno destinato a opere pubbliche e inserito in zone omogenee di tipo A, B, C o D.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, ai fini dell'imposizione, è sufficiente che il terreno sia inserito nelle zone omogenee A, B, C o D previste dal D.M. 2 aprile 1968 e che le somme derivino da indennità o risarcimenti per l'acquisizione coattiva del terreno. Non è necessario dimostrare che i contribuenti abbiano concretamente realizzato una plusvalenza, né è decisivo che il giudice civile abbia liquidato il danno facendo riferimento al valore agricolo del bene. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5-7
La norma attribuisce rilevanza alle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o risarcimenti relativi a terreni destinati ad opere pubbliche o infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D definite dagli strumenti urbanistici.
L'imponibilità dipende principalmente dall'inserimento del terreno nelle zone omogenee A, B, C o D e dalla percezione di somme a seguito dell'acquisizione coattiva, senza che sia necessario provare una concreta edificazione o una plusvalenza effettivamente incassata in senso economico.
Art. 81, lett. b), del TUIR, nel testo vigente ratione temporis
Norma richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla qualificazione reddituale delle somme percepite.
La disposizione è stata invocata quale fondamento della tassazione delle somme percepite in relazione alla cessione o acquisizione coattiva di terreni suscettibili di generare plusvalenze.
D.M. 2 aprile 1968
Zone omogenee di tipo A, B, C e D.
La classificazione nazionale delle zone omogenee costituisce il criterio rilevante per stabilire l'imponibilità. Le classificazioni locali ulteriori, come l'inserimento in zone di tipo F, non sono di per sé decisive per escludere la tassazione.
Termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le somme ricevute dal proprietario a titolo di indennità o risarcimento per l'acquisizione coattiva di un terreno possono essere soggette a imposizione anche quando la somma è qualificata come risarcimento e anche quando il danno è stato calcolato sul valore agricolo.
- Per verificare l'imponibilità è essenziale accertare la collocazione del terreno nelle zone omogenee A, B, C o D previste dal D.M. 2 aprile 1968; non è indispensabile dimostrare una concreta edificazione o una plusvalenza materialmente realizzata.
- La destinazione effettiva del terreno e l'inserimento in un piano attuativo possono essere sufficienti a ricondurlo alle zone rilevanti, mentre le classificazioni urbanistiche locali non decisive non escludono automaticamente la tassazione.
- L'inclusione del terreno in un piano per l'edilizia economica e popolare costituisce, secondo l'orientamento richiamato, un elemento idoneo a rendere direttamente applicabile la disciplina fiscale.
- In casi analoghi, la qualificazione civilistica della somma come risarcimento non determina automaticamente l'esenzione fiscale: occorre esaminare la natura dell'acquisizione, la destinazione urbanistica del terreno e la normativa fiscale applicabile al momento della percezione.
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