Sentenza del 20/12/2021 n. 40684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla beneficiaria di una scissione parziale (Edil C.M. R. E.) relativa a tributi dovuti dalla società scissa (Edil C.M.). La beneficiaria aveva ottenuto l'annullamento in primo grado perché la cartella avrebbe dovuto essere rivolta alla società scissa e solo in caso di mancato pagamento a questa poteva essere chiesta alla beneficiaria (effetto del beneficium excussionis). In appello la CTR Campania aveva rigettato l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo formato il giudicato sui cosiddetti "vizi propri" della cartella per omessa impugnazione da parte dell'Agente della Riscossione; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che non si era formato il giudicato perché le questioni sui vizi propri non erano state decise ma dichiarate assorbite dall'accoglimento della questione pregiudiziale relativa al beneficium excussionis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate (ossia l'erronea affermazione della formazione del giudicato sui vizi propri), ha assorbito il secondo motivo, ha accolto anche il ricorso incidentale adesivo proposto da Equitalia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, disponendo la rifissazione delle spese.
Norme richiamate
Riferimento al principio di cosa giudicata: la Corte interpreta che il giudicato non può ritenersi formato sulle questioni che non sono state decise ma dichiarate assorbite per effetto di una questione pregiudiziale accolta.
Richiamato nell'ambito delle regole sul processo civile e sull'efficacia delle decisioni; la Corte lo utilizza come quadro normativo generale collegato alla formazione del giudicato.
Norma processuale utilizzata nel dedurre vizi connessi alla decisione di merito e alla formazione del giudicato; la Corte evidenzia che questioni non esaminate non producono efficacia di giudicato.
Rilevante in tema di motivazione e decisione; sostiene l'idea che su questioni non decise non può nascere preclusione o giudicato.
Norma specifica del processo tributario richiamata in relazione ai poteri e alla legittimazione delle parti; la Corte la considera nel valutare la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate ad impugnare e la formazione del giudicato.
Cass. n. 13952/2019 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata dalla Corte per il principio che sulle questioni non esaminate in appello perché dichiarate assorbite dall'accoglimento di un motivo pregiudiziale non può formarsi giudicato.
Massime di principio
- La dichiarazione di assorbimento di questioni conseguente all'accoglimento di una questione pregiudiziale non equivale a una decisione sul merito: tali questioni non determinano formazione di giudicato.
- Il giudicato si forma solo sulle questioni effettivamente decise; se l'appello o il giudice d'appello non esaminano alcune questioni perché ritenute assorbite, quelle questioni restano aperte e possono essere riesaminate in sede successiva.
- Quando la cartella di pagamento riguarda obbligazioni della società scissa, il principio del beneficium excussionis comporta che la riscossione sia esperita prima nei confronti della società tenuta direttamente (la scissa) e solo successivamente, se provato il mancato pagamento, nei confronti della beneficiaria.
- L'Agente della Riscossione (Equitalia) e l'Agenzia delle Entrate devono curare l'impugnazione degli specifici vizi della cartella: l'omessa impugnazione da parte dell'agente non può automaticamente produrre giudicato sulle questioni che non sono state materialmente decise dal giudice.
- In caso di contrasto su formazione del giudicato, il giudice di legittimità verifica se le questioni siano state effettivamente esaminate o solo dichiarate assorbite; in presenza di assorbimento la decisione deve essere rimessa al giudice di merito per ulteriore esame.
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