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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19043/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto aveva sottoscritto un contratto con una società che prevedeva la redazione di una perizia contabile sul proprio contratto di mutuo e l’adesione a una polizza di tutela legale, con assicurato il cliente e contraente la società. Dopo che il giudizio promosso contro la banca si era concluso sfavorevolmente e con condanna alle spese, il cliente chiedeva il rimborso all’assicuratore e, in subordine, il risarcimento alla società contrattualmente incaricata. La Corte d’appello aveva escluso l’operatività della polizza verso l’assicuratore, ma aveva accolto la domanda contro la società, ritenendola responsabile per l’inadempimento nella redazione della perizia. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 702 quater c.p.c. per asimmetria rispetto all’art. 345 c.p.c. nella disciplina dei nova in appello; 2) la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda nei suoi soli confronti, fondando la decisione su una lettura ritenuta errata della perizia e della garanzia assicurativa; 3) la violazione degli artt. 2236 e 1228 c.c., sostenendo che la ricorrente era una società commerciale e che comunque non erano stati provati danno e nesso causale rispetto alla condotta del professionista incaricato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, c.p.c.: mancava nel fascicolo la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione. Il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e non risultava la produzione della documentazione attestante la notifica della decisione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge previsti.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come base del procedimento sommario di primo grado introdotto dal cliente.

  • art. 702 quater c.p.c.

    richiamato sia come norma che disciplina l’appello nel rito sommario sia come parametro della censura di legittimità costituzionale e della dedotta ammissibilità dei nuovi documenti in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come termine di confronto per sostenere che nel rito sommario l’appello consentirebbe una disciplina più favorevole dei nova rispetto al processo ordinario.

  • art. 2952 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione biennale del diritto verso l’assicuratore.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    dedotto come violato per asserita carenza di motivazione della decisione d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma di legittimità per la denuncia di violazione di legge nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma di legittimità per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato per sostenere che la responsabilità doveva essere valutata secondo il regime della prestazione professionale di speciale difficoltà.

  • art. 1228 c.c.

    richiamato per contestare l’imputazione alla società dei fatti del professionista incaricato.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, per consentire il controllo sulla tempestività dell’impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come base dell’orientamento che consente, entro il termine perentorio, il deposito autonomo di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla disponibilità della documentazione nel fascicolo del controricorrente ai fini dell’esclusione dell’improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    evocati dalla ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 702 quater c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando necessaria per verificare il rispetto del termine breve, comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità può essere esclusa solo se la documentazione mancante risulta comunque nella disponibilità del giudice per effetto di produzione del controricorrente o di acquisizione del fascicolo d’ufficio nei casi previsti dalla legge.
  • La disciplina dei nova in appello nel rito sommario può essere oggetto di censura di costituzionalità, ma tale questione resta assorbita se il ricorso è improcedibile per difetto dei presupposti processuali di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna del ricorrente alle spese, oltre agli eventuali oneri tributari conseguenti.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione è presidio di ordine pubblico processuale e non può essere elusa dalla sola affermazione, nel ricorso, dell’avvenuta notificazione della sentenza se la relativa prova documentale non è ritualmente depositata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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