Cassazione Penale, Sentenza n. 25089/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva revocato la detenzione domiciliare concessa al ricorrente (beneficio previsto dall'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n. 8, conv. con L. 15/03/1991 n. 82). La revoca era motivata dai fatti contestati al D'Alessio: furto di materiale edile di modesto valore e un'evasione di alcune ore dai limiti temporali di allontanamento autorizzati. La difesa ha censurato il vizio di motivazione e la mancata applicazione dei principi e delle indicazioni contenute nella sentenza di rinvio della Prima Sezione, in particolare sulla necessità di confrontare il singolo episodio con il percorso rieducativo e di collaborazione già compiuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, rilevando che il Tribunale aveva ripetuto i medesimi errori motivazionali già censurati nella precedente pronuncia di annullamento: mancata valutazione comparativa tra la limitata gravità degli episodi contestati (furto di modico valore ed evasione di poche ore) e il percorso rieducativo/di collaborazione del ricorrente; affermazioni apodittiche circa l'inidoneità della misura alternativa senza adeguata giustificazione; omissione di una valutazione complessiva degli elementi rilevanti (comprese le relazioni delle autorità di vigilanza) e di specifica motivazione in ordine all'incidenza dei fatti sul proseguimento della misura alternativa. La Corte ha inoltre ricordato che la revoca di benefici penitenziari è discrezionale ma richiede motivazione logica e adeguata e che il singolo episodio, se non di intrinseca gravità elevata, va valutato nel complesso del percorso rieducativo.
Norme richiamate
art. 16-nonies dl. 15/01/1991 n. 8 (introdotto dalla legge 13/02/2001 n. 45, art. 14)
Disciplina la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia e le ipotesi di revoca del beneficio; la revoca richiede valutazione dell'inosservanza degli impegni o di comportamenti incompatibili con la misura, ma la misura di revoca deve essere motivata tenendo conto del percorso rieducativo.
Prevede la possibilità di revoca di misure alternative quando il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della misura; richiede valutazione comparativa e proporzionalità.
art. 13-quater e art. 16-septies dl. n. 8/1991
Richiamati come riferimenti normativi collegati alle ipotesi specifiche che possono giustificare la revoca del beneficio per i soggetti sottoposti a programmi di protezione.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena; impone che tanto la determinazione quanto l'esecuzione della pena siano orientate alla rieducazione, influenzando la valutazione sulla revoca di benefici penitenziari.
art. 101 e art. 111 Cost.; artt. 125, 666, 678 cod. proc. pen.
Richiamati nei profili di correttezza del procedimento e di motivazione delle decisioni giudiziali; il ricorso deduceva difetto di motivazione e violazione di tali norme/procedure, richiamando l'obbligo di motivazione adeguata.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) nei confronti di un collaboratore di giustizia richiede una valutazione comparativa: il singolo episodio contrario alla legge va confrontato con il percorso rieducativo e di collaborazione fin lì compiuto, salvo che il fatto abbia intrinseca gravità elevata.
- Il giudice ha discrezionalità nel revocare benefici penitenziari, ma deve esercitarla con motivazione logica, adeguata e non meramente apodittica, esplicitando perché la continuazione della misura risulterebbe incompatibile con le finalità special-preventive.
- È ammesso che il Tribunale consideri condotte penalmente rilevanti ancora pendenti in giudizio ai fini della revoca della misura, ma non può omettere la valutazione complessiva del comportamento del detenuto nel suo percorso rieducativo né tralasciare di confrontare l'entità della deviazione con i risultati trattamentali raggiunti.
- Quando i fatti contestati sono di modesto disvalore (es. furto di beni di poco valore, evasione di breve durata) occorre particolare attenzione e prudenza: tali episodi, se non gravi in modo intrinseco, difficilmente giustificano da soli la revoca del beneficio senza un'analisi comparativa e motivata.
- Se sussiste contrasto o dubbio significativo sulla sussistenza degli illeciti contestati (es. conflitto tra accuse di furto e di calunnia), il giudice deve adottare maggiore cautela e fondare la decisione su elementi complessivi, comprese le relazioni delle autorità di vigilanza e il comportamento processuale del collaboratore.
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