Cassazione Penale, Sentenza n. 16708/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in materia di reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Le doglianze principali includevano: per Ragusa contestazione della qualificazione come integrante il sodalizio e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e mancato riconoscimento delle attenuanti; per Santoro censura per violazione del divieto di reformatio in peius e per mancata motivazione sulla recidiva reiterata infraquinquennale; per Milazzo censura sulla insufficienza probatoria e sull'identificazione tramite intercettazioni, oltre a contestazione dell'entità della pena; per Di Stefano, Tringali e Puglisi ricorsi collegati al concordato in appello e questioni di qualificazione giuridica, mancata acquisizione di elementi per il proscioglimento o per la qualificazione come episodica attività di spaccio. In sostanza i motivi spaziano da vizi di motivazione e travisamento della prova, a questioni di diritto processuale relative al patteggiamento/concordato in appello e limiti della valutazione di merito in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. In particolare: i ricorsi di Di Stefano, Tringali e Puglisi sono stati ritenuti inammissibili in quanto le loro posizioni erano state definite con il concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente rinuncia a dedurre specifiche doglianze di responsabilità o di qualificazione; il ricorso di Santoro è stato dichiarato inammissibile perché il vizio denunciato di reformatio in peius è stato ritenuto infondato e la censura sulla recidiva non poteva essere esaminata in Cassazione poiché non era stata specificamente dedotta in sede di appello; il ricorso di Milazzo è stato ritenuto manifestamente infondato sia quanto alla identificazione e alla valutazione delle intercettazioni (giudizio di merito non sindacabile in Cassazione salvo travisamento o illogicità manifesta) sia quanto alla congruità della pena; il ricorso di Ragusa è stato ritenuto generico e infondato quanto alla critica del ruolo nel sodalizio e al diniego delle attenuanti, essendo la motivazione di merito ritenuta adeguata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta l'imposizione delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie di traffico di stupefacenti è stata confermata come contestata; la Corte di legittimità richiama che le questioni di merito sulla prova relative a tali reati sono sindacabili solo nei limiti del travisamento o dell'illogicità manifesta.
Usata dalla difesa per contestare la valutazione del ruolo nel sodalizio; la Corte rileva che la valutazione del contributo al sodalizio è questione di fatto e che l'esistenza di interessi personali conflittuali non esclude la qualificazione associativa.
codice di procedura penale, art. 599-bis
Il concordato in appello comporta, per i punti concordati, la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità; conseguentemente molte censure di legittimità sulla qualificazione giuridica o sulla motivazione sono inammissibili se l'imputato ha rinunciato ai motivi in appello.
codice di procedura penale, art. 129
In caso di concordato/patteggiamento in appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento rispetto alle cause previste dall'art. 129 c.p.p., nei limiti della devoluzione di cognizione.
codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte afferma che non è violato il divieto se la nuova determinazione della pena per il reato residuo non supera né la pena base né quella complessiva stabilita dal primo giudice.
codice di procedura penale, art. 533
Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera in sede di merito; in Cassazione può rilevare solo se la sua violazione precipita in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza.
codice di procedura penale, art. 606
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che alcune censure sono inammissibili se non dedotte in sede di appello (art. 606, comma 3 e collegati) o se si limitano a chiedere nuova valutazione delle prove.
codice penale, artt. 132 e 133
Riferiti ai criteri di determinazione della pena; la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena e che la Cassazione può intervenire solo per manifesta illogicità o arbitrio.
In tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte specifica che non bastano l'assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore; il diniego motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi è legittimo.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico di chi propone il ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per le spese successive all'inammissibilità.
Costituzione, art. 111
Richiamato nella doglianza del Di Stefano in relazione ai limiti del concordato in appello; la Corte ha ritenuto applicabile la normativa sul concordato e i relativi limiti procedurali.
Massime di principio
- Il concordato o patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita fortemente le censure ammissibili in Cassazione: chi rinuncia ai motivi in appello perde la possibilità di impugnare in Cassazione molte questioni di responsabilità e qualificazione, salvo eccezioni molto strette (pena illegale, travisamento manifestissimo).
- Le contestazioni sulla valutazione delle intercettazioni e sull'identificazione delle voci sono, di regola, questioni di fatto riservate alla Corte territoriale e non sono sindacabili in Cassazione se motivate in modo coerente; la Cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova o un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) può essere dedotto in Cassazione solo se la sua presunta violazione si traduce in una manifesta illogicità del percorso motivazionale, non per ottenere una rivalutazione delle prove.
- Le doglianze processuali non specificamente dedotte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione quando ciò configuri una tardiva deduzione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La determinazione della pena rientra in un ampio margine discrezionale del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.); la Cassazione sindaca la congruità della pena solo se emergono elementi di arbitrio o manifesta illogicità.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario allegare elementi positivi che giustifichino un trattamento favorevole; il semplice stato di incensuratezza o una confessione parziale non garantiscono automaticamente la diminuzione.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre al giudice di appello di modificare la pena per il reato residuo, purché non si superino i limiti della pena base o della pena complessiva fissata dal primo giudice.
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