Sentenza del 05/08/2024 n. 22041 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento delle accise su prodotti petroliferi (benzina) relativi agli anni 2005-2006, emesso perché non era stata provata la consegna della merce al destinatario sloveno indicato nei documenti di trasporto, i cui timbri di ricezione risultavano falsi. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Udine e confermato la debenza dell’accisa per svincolo irregolare dal regime sospensivo. Con il primo e il terzo motivo la ricorrente ha sostenuto che la sottrazione dovuta all’illecito di un terzo dovesse consentire l’abbuono previsto per perdita o distruzione e ha contestato la responsabilità oggettiva del depositario anche alla luce degli artt. 2, 3 e 53 Cost. Con il secondo e il quarto motivo ha lamentato l’omessa considerazione dell’archiviazione del procedimento penale e dei documenti relativi alla consegna della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la falsificazione dei documenti e lo svincolo irregolare non equivalgono a perdita o distruzione, perché il prodotto può restare nel circuito commerciale; il depositario fiscale risponde oggettivamente dell’accisa anche se l’illecito è imputabile esclusivamente a terzi e il depositario è incolpevole. Ha dichiarato irrilevanti e quindi inammissibili il secondo e il quarto motivo, concernenti l’archiviazione penale e le prove documentali, perché non decisivi rispetto alla regola applicabile. Ha compensato le spese per l’evoluzione della giurisprudenza interna e unionale e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza impugnata della CTR, favorevole all’Agenzia, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 14, paragrafo 1, primo periodo, direttiva 92/12/CEE
l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta
L’abbuono è limitato alle perdite del prodotto imputabili a caso fortuito o forza maggiore. Non si estende allo svincolo irregolare, anche quando derivi dall’illecito di un terzo e il depositario sia incolpevole.
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA), nel testo applicabile ratione temporis
In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, È concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti È avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
La norma consente l’abbuono se il prodotto è perduto o distrutto e ricorrono le condizioni previste; la mera sottrazione o l’uscita irregolare dal regime sospensivo non basta. La nozione di perdita richiede che il prodotto non possa essere immesso in consumo o entrare nel circuito commerciale.
Art. 2, commi 1-4, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
L'accisa È esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo è equiparato all’immissione in consumo e rende esigibile l’accisa, salvo che sussistano i presupposti dell’abbuono per perdita o distruzione.
Art. 6, D.Lgs. 504/1995 (TUA) e art. 6, paragrafo 1, direttiva 92/12/CE
Tale fattispecie è senz'altro sussumibile nell'ipotesi dello "svincolo irregolare", così inegenerandosene -in astratto- la responsabilità della SI.LO.NE., poi Shell, ora KRI, appunto quale depositario del prodotto in regime sospensivo
Il depositario fiscale, quale soggetto centrale nella detenzione e circolazione dei prodotti in regime sospensivo, è responsabile dell’accisa quando si verifica uno svincolo irregolare.
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;
Quando durante la circolazione in regime sospensivo si verifica un’irregolarità per cui non spetta l’abbuono, l’accisa è dovuta dal garante per il trasporto, secondo le regole territoriali e temporali stabilite dalla disposizione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
Con il primo motivo -ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 4, TUA
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deducibile in cassazione; nel caso concreto le censure di questo tipo sono state esaminate e rigettate.
Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile
La disposizione è stata invocata per denunciare omissioni motivazionali, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché riguardavano elementi non decisivi alla luce dell’interpretazione giuridica applicabile.
Massime di principio
- Nel regime sospensivo delle accise, la perdita o distruzione materiale del prodotto va distinta dalla sua sottrazione o dal suo svincolo irregolare: solo la prima può fondare l’abbuono, se ricorrono le ulteriori condizioni di legge.
- Il depositario fiscale risponde oggettivamente del pagamento dell’accisa per i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti in regime sospensivo; l’estraneità all’illecito del terzo e il legittimo affidamento sulla regolarità dell’operazione non escludono, da soli, tale obbligo.
- L’archiviazione del procedimento penale o la prova di una consegna irregolarmente documentata non modificano la debenza dell’accisa quando il prodotto non risulta distrutto o irrimediabilmente perduto e la legge equipara lo svincolo irregolare all’immissione in consumo.
- Le norme interne sulle accise devono essere interpretate conformemente al diritto dell’Unione; la responsabilità oggettiva del depositario, nei limiti applicati dalla decisione, non è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
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